P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost.,  23  e  seg.  legge  87/1953,  per  le
ragioni  esplicitate  in  motivazione  dichiara   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117  -  cosi  come
modificato dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - nella  parte  in  cui
non prevede che "non puo' dar luogo a responsabilita'  personale  del
singolo magistrato l'attivita' di interpretazione di norme di diritto
ne' quella di valutazione del fatto e delle prove in tutti i casi  di
azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato stesso"; 
        dell'art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio  2015,  n.  18,
che ha abrogato l'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117; 
        degli artt. 4 e/o 7 della legge 13  aprile  1988,  n.  117  -
cosi' come modificati dalla legge 27 febbraio  2015  n.  18  -  nella
parte in cui  non  prevedono  che  Tribunale  competente  a  decidere
sull'azione di risarcimento proposta contro lo Stato e/o il Tribunale
competente  a  decidere  sull'azione  di  rivalsa  dello  Stato   nei
confronti del magistrato verifichi con rito camerale la non manifesta
infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'; 
        dell'art. 8, comma 3,  della  legge  117/1988  -  cosi'  come
modificato dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - nella  parte  in  cui
prevede che l'esecuzione della rivalsa nei confronti del  magistrato,
quando viene effettuata mediante  trattenuta  sullo  stipendio,  puo'
comportare  il  pagamento  per  rate  mensili  fino  ad  un   importo
corrispondente ad un terzo, anziche' ad un  quinto,  dello  stipendio
netto. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende il processo sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Treviso, 8 maggio 2015 
 
                       Il giudice: Vettoruzzo