P.Q.M. Si promuove, pertanto, ai sensi dell'art. 127 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge regionale in esame e, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, la questione di legittimita' conseguenziale dell'art. 85 della l.r. n. 9/2015, per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' dello Statuto della Regione, art. 14 e 17, con riferimento agli art. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata e si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", nonche' in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale", per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' dello lo Statuto della Regione, art. 14 e 17. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, 14 settembre 2015 Avvocato dello Stato: Albenzio