P.Q.M. 
 
    Si promuove, pertanto, ai sensi dell'art. 127 Cost., la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  15,  della  legge
regionale in esame e, ai sensi dell'art. 27 della legge  87/1953,  la
questione di legittimita' conseguenziale dell'art. 85 della  l.r.  n.
9/2015, per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera
l), e 117, terzo comma,  della  Costituzione  nonche'  dello  Statuto
della Regione, art. 14 e 17, con riferimento agli art.  8,  comma  1,
prima parte, e 15, comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata  e
si  chiede  che  la  Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  15,  della  legge
regionale 10 luglio 2015 n. 12, avente  ad  oggetto  "Modifiche  alla
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in materia di durata
delle operazioni di voto per le elezioni comunali e  di  surrogazione
dei consiglieri comunali", nonche' in via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art.  85
della  legge  regionale  7  maggio  2015  n.  9,  avente  ad  oggetto
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale", per violazione degli articoli 97, 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo  comma,  della  Costituzione  nonche'
dello lo Statuto della Regione, art. 14 e 17. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri. 
        Roma, 14 settembre 2015 
 
                   Avvocato dello Stato: Albenzio