P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Foggia - seconda sezione civile, in  composizione
monocratica; 
    Visti gli articoli 1 della Legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del
primo comma dell'art. 1751 del codice civile - nel testo, applicabile
ratione temporis alla presente controversia, sostituito  dall'art.  4
del  decreto  legislativo  10  settembre  1991,   n.   303,   vigente
anteriormente  alle  modifiche  apportate  dall'art.  5  del  decreto
legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 -,  in  riferimento  all'art.  76
della Costituzione, nella parte in cui,  in  violazione  dei  criteri
direttivi stabiliti dagli articoli 2, lettera f) e 15 della legge  di
delega  (Legge  29  dicembre  1990,  n.  428),  disponenti  la  piena
conformita' della disciplina normativa da emanare  alle  prescrizioni
della attuanda direttiva del Consiglio  delle  Comunita'  Europee  n.
86/653 del 18 dicembre 1986, e  in  particolare  a  quella  contenuta
nell'art. 17,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  citata  direttiva,
secondo cui «l'agente commerciale ha diritto ad  un'indennita'  se  e
nella misura in cui: 
        abbia  procurato  nuovi  clienti  al   preponente   o   abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con  i  clienti  esistenti  e  il
preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti  dagli  affari
con tali clienti; 
        il pagamento di tale indennita' sia  equo,  tenuto  conto  di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle  provvigioni  che
l'agente commerciale perde e che  risultano  dagli  affari  con  tali
clienti», prevede che «all'atto  della  cessazione  del  rapporto  il
preponente e' tenuto  a  corrispondere  all'agente  un'indennita'  se
ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
        l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o  abbia
sensibilmente sviluppato gli affari  con  i  clienti  esistenti  e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli  affari
con tali clienti; 
        il pagamento di tale indennita' sia  equo,  tenuto  conto  di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle  provvigioni  che
l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti»; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        sospende il presente giudizio  in  attesa  della  risoluzione
della sollevata questione di legittimita' costituzionale; ordina che,
a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle
parti  in  causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Foggia, 7 marzo 2008 
 
                                                   Il Giudice: Chieca