P. Q. M. Il Tribunale di Foggia - seconda sezione civile, in composizione monocratica; Visti gli articoli 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1751 del codice civile - nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 -, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, in violazione dei criteri direttivi stabiliti dagli articoli 2, lettera f) e 15 della legge di delega (Legge 29 dicembre 1990, n. 428), disponenti la piena conformita' della disciplina normativa da emanare alle prescrizioni della attuanda direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee n. 86/653 del 18 dicembre 1986, e in particolare a quella contenuta nell'art. 17, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva, secondo cui «l'agente commerciale ha diritto ad un'indennita' se e nella misura in cui: abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti», prevede che «all'atto della cessazione del rapporto il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti»; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio in attesa della risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale; ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Foggia, 7 marzo 2008 Il Giudice: Chieca