P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella  parte  in
cui  limita  l'applicazione  del  principio  del  ne  bis   in   idem
all'esistenza del  medesimo  «finto  giuridico»,  nei  suoi  elementi
costitutivi,   sebbene   diversamente   qualificato,    invece    che
all'esistenza del medesimo «fatto storico» cosi come delineato  dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 117  c.
1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende  il  presente  giudizio  fino  all'esito  del   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Manda  alla  Cancelleria  per  l'immediata  notificazione   della
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'
per la sua comunicazione ai presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Torino, 24 luglio 2015 
 
                        Il Giudice: Bompieri