P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui limita l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo «finto giuridico», nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo «fatto storico» cosi come delineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla Cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, 24 luglio 2015 Il Giudice: Bompieri