P.Q.M. 
 
    Il giudice, d'ufficio, in via incidentale e pregiudiziale, 
    Letto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23, 3° comma,
legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone  che  a  cura  della  cancelleria,
siano trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale poiche' non appare
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1° e 4°-bis legge 13  dicembre  1989  n.  401,  in
combinato disposto con gli artt. 88 TULPS, art.  10,  comma  9-octies
decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito con modificazioni  nella
legge 26 aprile 2012 n. 44 e con riferimento una  gara  nazionale  di
affidamento di concessioni per l'esercizio di attivita' di  giochi  e
scommesse emesso il 26 luglio 2012 e pubblicato in GURI n. 88 del  30
luglio 2012 di 2000 diritti  per  l'esercizio  congiunto  dei  giochi
pubblici) e dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010
(dove si vieta che il  gioco  con  vincita  in  denaro  possa  essere
raccolto dai  titolari  soggetti  di  valida  concessione  rilasciata
dall'AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla
relativa convenzione di  concessione,  con  esclusione  di  qualsiasi
altra  sede,  modalita'  o  apparecchiatura  che   ne   permetta   la
partecipazione telematica), per contrasto con gli artt. 49 e  56  del
Trattato CE (gia' artt. 43 e 49) e con gli artt. 3,  25  e  41  della
Costituzione nella parte in  cui,  dovendo  essere  interpretati  gli
artt. 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE  ed  i  principi  affermati  dalla
Corte di giustizia europea, nel senso che essi sono ostativi  ad  una
disciplina nazionale (art. 4 legge n. 401/89, art. 88 TULPS e art. 2,
commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010) nella parte in cui  uno
Stato membro (nello specifico l'Italia): 
        a) ponga in essere  una  gara  nazionale  di  affidamento  di
concessioni per  l'esercizio  di  attivita'  di  giochi  e  scommesse
(emesso il 26 luglio 2012 e pubblicato in GU n. 88 del 30 luglio 2012
per l'affidamento in concessione  di  2000  diritti  per  l'esercizio
congiunto dei giochi pubblici) ai sensi dell'art. 10, comma  9-octies
decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni  nella
legge 26 aprile 2012 n. 44 di durata inferiore alle precedenti, cosi'
limitando l'accesso ad operatori comunitari, di  partecipazione  alla
stessa in relazione all'indeterminatezza della durata di gestione del
servizio, nella misura in cui  non  vengano  revocate  le  precedenti
concessioni dichiarate gia'  illegittime  dalla  Corte  di  Giustizia
Europea; 
        b)  disponga,  inoltre  (art.  2,   commi   2-bis   e   2-ter
decreto-legge n. 40/2010) che il gioco con vincita in  denaro,  possa
essere  raccolto  dai  titolari  soggetti   di   valida   concessione
rilasciata dall'AAMS esclusivamente nelle sedi  e  con  le  modalita'
previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di
qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta  la
partecipazione telematica; 
        c) vengano sanzionati penalmente soggetti a cui viene  negato
il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, pur avendo  i
requisiti di affidabilita' previsti dall'ordinamento, in  quanto  non
in possesso di concessione per irregolarita' commesse nell'ambito  di
una procedura di gara per il rilascio delle stesse; 
    Letto l'art. 23, 4° comma legge 11 marzo 1953 n. 87,  ordina  che
la presente ordinanza sia comunicata alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, alla Presidenza del Senato  della  Repubblica  ed  alla
Presidenza della Camera dei deputati, nonche', in sede, ai Presidenti
di Sezione ed al Procuratore della Repubblica; 
    Letto l'art. 23, 2° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone  la
sospensione del presente processo; 
    Letto l'art. 321, 3° comma CPP, dispone il dissequestro di quanto
sequestrato in via preventiva in data 19 dicembre 2012 dalla  Guardia
di Finanza della Compagnia di Monopoli, con  restituzione  all'avente
diritto. 
        Bari, 17 novembre 2014 
 
                  Il giudice: Antonio Dello Preite