P.Q.M. Il giudice, d'ufficio, in via incidentale e pregiudiziale, Letto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23, 3° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone che a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale poiche' non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1° e 4°-bis legge 13 dicembre 1989 n. 401, in combinato disposto con gli artt. 88 TULPS, art. 10, comma 9-octies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44 e con riferimento una gara nazionale di affidamento di concessioni per l'esercizio di attivita' di giochi e scommesse emesso il 26 luglio 2012 e pubblicato in GURI n. 88 del 30 luglio 2012 di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici) e dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010 (dove si vieta che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai titolari soggetti di valida concessione rilasciata dall'AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica), per contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato CE (gia' artt. 43 e 49) e con gli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione nella parte in cui, dovendo essere interpretati gli artt. 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia europea, nel senso che essi sono ostativi ad una disciplina nazionale (art. 4 legge n. 401/89, art. 88 TULPS e art. 2, commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010) nella parte in cui uno Stato membro (nello specifico l'Italia): a) ponga in essere una gara nazionale di affidamento di concessioni per l'esercizio di attivita' di giochi e scommesse (emesso il 26 luglio 2012 e pubblicato in GU n. 88 del 30 luglio 2012 per l'affidamento in concessione di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici) ai sensi dell'art. 10, comma 9-octies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44 di durata inferiore alle precedenti, cosi' limitando l'accesso ad operatori comunitari, di partecipazione alla stessa in relazione all'indeterminatezza della durata di gestione del servizio, nella misura in cui non vengano revocate le precedenti concessioni dichiarate gia' illegittime dalla Corte di Giustizia Europea; b) disponga, inoltre (art. 2, commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010) che il gioco con vincita in denaro, possa essere raccolto dai titolari soggetti di valida concessione rilasciata dall'AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; c) vengano sanzionati penalmente soggetti a cui viene negato il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, pur avendo i requisiti di affidabilita' previsti dall'ordinamento, in quanto non in possesso di concessione per irregolarita' commesse nell'ambito di una procedura di gara per il rilascio delle stesse; Letto l'art. 23, 4° comma legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina che la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei deputati, nonche', in sede, ai Presidenti di Sezione ed al Procuratore della Repubblica; Letto l'art. 23, 2° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone la sospensione del presente processo; Letto l'art. 321, 3° comma CPP, dispone il dissequestro di quanto sequestrato in via preventiva in data 19 dicembre 2012 dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Monopoli, con restituzione all'avente diritto. Bari, 17 novembre 2014 Il giudice: Antonio Dello Preite