P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi
esposti in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale -
rispetto agli artt. 3 e 53 Cost. -  dell'art.  4,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  nella  parte  in  cui  -
riguardo alle isole minori - prevede la  possibilita'  che  i  Comuni
deliberino di assoggettare  all'imposta  di  sbarco,  in  alternativa
all'imposta di soggiorno, i soli passeggeri che  raggiungano  l'isola
con una «delle compagnie di navigazione che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea», con esclusione di coloro che si avvalgano di  un
diverso vettore; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e sulle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  23
giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Goffredo Zaccardi, Presidente; 
        Nicola Russo, Consigliere; 
        Diego Sabatino, Consigliere; 
        Silvestro Maria Russo, Consigliere; 
        Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Zaccardi 
 
 
                                               L'Estensore: Castiglia