P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11, marzo 1953, a 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi esposti in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - rispetto agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui - riguardo alle isole minori - prevede la possibilita' che i Comuni deliberino di assoggettare all'imposta di sbarco, in alternativa all'imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungano l'isola con una «delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea», con esclusione di coloro che si avvalgano di un diverso vettore; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente; Nicola Russo, Consigliere; Diego Sabatino, Consigliere; Silvestro Maria Russo, Consigliere; Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Zaccardi L'Estensore: Castiglia