P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1, 23 della legge 11, marzo 1953, a 87, dichiara rilevante e
non manifestamente infondata, nei sensi esposti  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale - rispetto agli artt. 3 e 53
Cost. - dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, nella parte in  cui  -  riguardo  alle  isole  minori  -
prevede la possibilita'  che  i  Comuni  deliberino  di  assoggettare
all'imposta di sbarco, in alternativa  all'imposta  di  soggiorno,  i
soli passeggeri che raggiungano l'isola con una «delle  compagnie  di
navigazione che forniscono  collegamenti  marittimi  di  linea»,  con
esclusione di coloro che si avvalgano di un diverso vettore; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e sulle spese. 
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  23  giugno
2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Goffredo Zaccardi, Presidente; 
      Nicola Russo, Consigliere; 
      Diego Sabatino, Consigliere; 
      Silvestro Maria Russo, Consigliere; 
      Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Zaccardi 
 
 
                                               L'Estensore: Castiglia