P. Q. M. 
 
    La Corte di  Appello,  Prima  Sezione  Civile,  atteso  l'appello
avverso l'ordinanza  del  Tribunale  di  Bari  del  14  ottobre  2014
proposto dall'avv. Fabiano Amati nei confronti della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero per
gli Affari Regionali, della Regione Puglia, del  Consiglio  Regionale
della Puglia, della Prefettura di Bari,  attese  le  conclusioni  del
Procuratore  Generale,  dichiara  rilevanti  e   non   manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale: 
        1) del  comma  primo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
3.12.2012 n. 235 perche', in violazione degli articoli 76 e 77  della
Carta Costituzionale, dispone  la  sospensione  dalle  cariche  degli
eletti al Consiglio Regionale (per quanto qui interessa) a seguito di
condanna non  definitiva,  cosi'  eccedendo  i  limiti  della  delega
conferita dall'art. 1, comma 64 lettera m) della  Legge  n.  190  del
6.XI.2012; 
        2) del comma primo dell'art. 7 della Legge 6.XI.2012 n. 190 e
dell'art. 8 comma primo del decreto legislativo 3  dicembre  2012  n.
235, in quanto, in violazione del secondo comma dell'art.  25  e  del
primo comma dell'art. 117 (in relazione all'art. 7 della CEDU)  della
Costituzione, non prevedono  la  sospensione  solo  per  sentenze  di
condanna relative a reati consumati dopo la loro entrata in vigore; 
        3) del comma 1°  dell'art.  7  lett.  c)  Legge  190/2012  in
relazione all'art.  8  comma  1°  lett.  a)  decreto  legislativo  n.
235/2012 perche', in violazione degli artt. 3,  51,  76  e  77  della
Costituzione ed in evidente disparita' di  trattamento,  non  prevede
per gli eletti al Consiglio  Regionale,  ai  fini  della  sospensione
dalla carica in caso di condanna per uno dei reati previsti (nel caso
di specie l'abuso d'ufficio), una soglia di  pena  superiore  ai  due
anni come  e'  per  i  parlamentari  nazionali  ed  europei  ai  fini
dell'incandidabilita'. 
    In accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014. 
    Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte
costituzionale sulle eccezioni di incostituzionalita'. 
    Cosi' deciso in Bari,  nella  camera  di  consiglio  della  Prima
Sezione Civile, il 27 gennaio 2014. 
 
                  Il Presidente Rel. Est.: Scalera 
 
 
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                      Corte di Appello di Bari 
                        Prima Sezione Civile 
 
    In persona dei Magistrati: 
        1) Dott. Vita Scalera: Presidente Estens. 
        2) Dott. Filippo Labellarte: Consigliere. 
        3) Dott. Cassano Francesco: Consigliere. 
    Attesa la segnalazione della Corte costituzionale Prot.  131  del
23.04.15, ha pronunciato il seguente 
 
                               Decreto 
 
    Rilevato che nell'ordinanza pronunciata  da  questa  Corte  nella
causa RG n. 1748/14 in data 27 gennaio 2015 la data  della  decisione
risulta erroneamente indicata nel 27 gennaio 2014; 
    Considerato che si tratta di mero errore materiale  riscontrabile
dallo  stesso  testo  del  provvedimento  (lapsus  calami),   percio'
emendabile con decreto senza previa comparizione delle parti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dispone correggersi l'errore materiale  suddetto  nel  senso  che
all'ultima  pagina  dell'ordinanza,  limitatamente  alla  data  della
decisione, li' dove e' scritto «27 gennaio  2014»  deve  leggersi  ed
intendersi «27 gennaio 2015». 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
    Bari, 28 aprile 2015 
 
                  Il Presidente Estensore: Scalera