P. Q. M. La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, atteso l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 14 ottobre 2014 proposto dall'avv. Fabiano Amati nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero per gli Affari Regionali, della Regione Puglia, del Consiglio Regionale della Puglia, della Prefettura di Bari, attese le conclusioni del Procuratore Generale, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: 1) del comma primo dell'art. 8 del decreto legislativo 3.12.2012 n. 235 perche', in violazione degli articoli 76 e 77 della Carta Costituzionale, dispone la sospensione dalle cariche degli eletti al Consiglio Regionale (per quanto qui interessa) a seguito di condanna non definitiva, cosi' eccedendo i limiti della delega conferita dall'art. 1, comma 64 lettera m) della Legge n. 190 del 6.XI.2012; 2) del comma primo dell'art. 7 della Legge 6.XI.2012 n. 190 e dell'art. 8 comma primo del decreto legislativo 3 dicembre 2012 n. 235, in quanto, in violazione del secondo comma dell'art. 25 e del primo comma dell'art. 117 (in relazione all'art. 7 della CEDU) della Costituzione, non prevedono la sospensione solo per sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la loro entrata in vigore; 3) del comma 1° dell'art. 7 lett. c) Legge 190/2012 in relazione all'art. 8 comma 1° lett. a) decreto legislativo n. 235/2012 perche', in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparita' di trattamento, non prevede per gli eletti al Consiglio Regionale, ai fini della sospensione dalla carica in caso di condanna per uno dei reati previsti (nel caso di specie l'abuso d'ufficio), una soglia di pena superiore ai due anni come e' per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilita'. In accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014. Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale sulle eccezioni di incostituzionalita'. Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 gennaio 2014. Il Presidente Rel. Est.: Scalera ---- Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile In persona dei Magistrati: 1) Dott. Vita Scalera: Presidente Estens. 2) Dott. Filippo Labellarte: Consigliere. 3) Dott. Cassano Francesco: Consigliere. Attesa la segnalazione della Corte costituzionale Prot. 131 del 23.04.15, ha pronunciato il seguente Decreto Rilevato che nell'ordinanza pronunciata da questa Corte nella causa RG n. 1748/14 in data 27 gennaio 2015 la data della decisione risulta erroneamente indicata nel 27 gennaio 2014; Considerato che si tratta di mero errore materiale riscontrabile dallo stesso testo del provvedimento (lapsus calami), percio' emendabile con decreto senza previa comparizione delle parti. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale suddetto nel senso che all'ultima pagina dell'ordinanza, limitatamente alla data della decisione, li' dove e' scritto «27 gennaio 2014» deve leggersi ed intendersi «27 gennaio 2015». Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Bari, 28 aprile 2015 Il Presidente Estensore: Scalera