P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter), 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 l. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e  23
l. 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del  decreto-legge
n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  n.
116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77  e  117,  comma  1
della Costituzione, nonche'  1,  Protocollo  Addizionale  n.  1  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato  UE  secondo  quanto
specificato in motivazione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  19
marzo 2015, 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Michelangelo Francavilla, Consigliere; 
        Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'Estensore: Verlengia