P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sezione terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 103, primo comma e 113, primo comma della Costituzione, dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2 e comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nella parte in cui non escludono la proposizione, nelle relative materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dell'azione giurisdizionale da parte della pubblica amministrazione (parte ricorrente) nei confronti del privato (parte resistente). Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: Luigi Costantini, Presidente; Enrico d'Arpe, Consigliere; Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore. Il Presidente: Costantini L'Estensore: Rotondano