P. Q. M. 
 
    Il tribunale amministrativo  regionale  per  la  Puglia  Lecce  -
Sezione  terza,  pronunciando  sul  ricorso  indicato  in   epigrafe,
sospende  il   giudizio   e   solleva   questione   di   legittimita'
costituzionale, per contrasto con gli articoli  103,  primo  comma  e
113, primo comma della Costituzione, dell'art. 133, comma 1,  lettera
a), n. 2 e comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 (codice del processo amministrativo), nella parte in  cui  non
escludono la proposizione, nelle relative  materie  di  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, dell'azione giurisdizionale  da
parte della pubblica amministrazione (parte ricorrente) nei confronti
del privato (parte resistente). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. Ordina che, a  cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Lecce nella camera di  consiglio  del  giorno  27
maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Luigi Costantini, Presidente; 
    Enrico d'Arpe, Consigliere; 
    Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore. 
 
                      Il Presidente: Costantini 
 
 
                                               L'Estensore: Rotondano