P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter), 
    visti gli artt. 134 Cost., 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e  23
legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3 del  decreto  legge
n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  n.
116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77  e  117,  comma  1
della Costituzione, nonche'  1,  Protocollo  Addizionale  n.  1  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato  UE  secondo  quanto
specificato in motivazione; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  19
marzo 2015, 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
    Giuseppe Daniele, Presidente 
    Michelangelo Francavilla, Consigliere 
    Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                       L'Estensore: Verlengia