P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, degli
artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, codice di procedura penale  nella
parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame  delle
misure  cautelari  si  svolga,  su  richiesta  dell'indagato  o   del
ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Lecce il 26 giugno 2015 
 
                    Il Presidente Est.: Piccinno