P.Q.M. Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Sospende il presente procedimento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce il 26 giugno 2015 Il Presidente Est.: Piccinno