P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953: 
      Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale, nei termini di  cui  in  motivazione,
degli artt. 309, c. 8, e 127, c. 6, c.p.p. nella  parte  in  cui  non
consentono che il procedimento per il riesame delle misure  cautelari
si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente,  nelle  forme
della pubblica udienza; 
      Sospende il presente procedimento; 
      Dispone  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
        Cosi' deciso in Lecce, il 26 giugno 2015 
 
                    Il Presidente Est.: Piccinno