P. Q. M. Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, degli artt. 309, c. 8, e 127, c. 6, c.p.p. nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza; Sospende il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce, il 26 giugno 2015 Il Presidente Est.: Piccinno