P.Q.M. Il Tribunale di Messina, Sezione Feriale, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, udite le conclusioni del P.M., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa portante n. 4068/2015 RG, promossa da Lo Monte Vincenzo nei confronti della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina, cosi provvede: Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: 1) del comma primo lett. a) dell'art. 11 del decreto legislativo 3 dicembre 2012 n. 235, in quanto, in violazione del secondo comma dell'art. 25 e del primo comma dell'art. 117 (in relazione all'art. 7 della CEDU) della Costituzione, non prevede la sospensione solo per sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la sua entrata in vigore; 2) del comma primo lett. a) dell'art. 11 del decreto legislativo 3 dicembre 2012 n. 235, in quanto la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli articoli 2, 4, comma secondo, 51, comma 1, e 97, comma secondo, della Costituzione; 3) del comma primo lettera a) dell'art. 11 del decreto legislativo 3 dicembre 2012 n. 235, perche', in violazione degli articoli 76 e 77 della Carta Costituzionale, dispone la sospensione dalle cariche degli eletti al Consiglio Comunale (per quanto qui interessa) a seguito di condanna non definitiva, cosi eccedendo i limiti della delega conferita dall'art. 1, comma 64 lettera m), della legge n. 190 del 6 novembre 2013. In parziale accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia dell'impugnato provvedimento del Prefetto di Messina notificato al ricorrente in data 14 luglio 2015. Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale sulle eccezioni di incostituzionalita'. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Spese alla definizione del merito. Si comunichi. Cosi' deciso in Messina, nella camera di consiglio della Sezione Feriale del 7 settembre 2015. Il Presidente: Giuseppa D'Uva Il Giudice est.: Daniele Carlo Madia