P.Q.M. 
 
    Per tutte le esposte ragioni, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri come sopra rappresentata  e  difesa  conclude  affinche'  la
Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente  ricorso  e  per
l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme
della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22 in epigrafe
elencate  e  nel  presente   atto   specificamente   censurate,   per
l'accertato loro contrasto con l'art. 97 e con l'art. 117, comma 1, e
comma 2 lettera s), della Costituzione. 
 
      Roma, 19 febbraio 2016 
 
                L'Avvocato dello Stato: Marco Corsini