P.Q.M. Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate, per l'accertato loro contrasto con l'art. 97 e con l'art. 117, comma 1, e comma 2 lettera s), della Costituzione. Roma, 19 febbraio 2016 L'Avvocato dello Stato: Marco Corsini