P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter) 
    a) Visti gli articoli 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio  1948,  n.
1,  e  23  l.  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 3, del decreto legge n.  91/2014,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione  agli
articoli 3, 11, 41, 77 e 117, 1° comma, della  Costituzione,  nonche'
1, Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3,
Trattato UE secondo quanto specificato in motivazione; 
    b) Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    c)  Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    d) Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
 
        Cosi' deciso in Roma nelle Camere di Consiglio dei giorni  19
marzo e 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
 
          Giuseppe Daniele, Presidente 
          Mario Alberto di Nezza, Consigliere 
          Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Vivarelli