P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
      a) Visti gli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1,
e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  26,
comma 3, del decreto-legge  n.  91/2014,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3,
11, 41, 77 e 117, 1° comma, della Costituzione, nonche' 1, Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato UE
secondo quanto specificato in motivazione; 
      b) Dispone la sospensione del presente giudizio; 
      c)  Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
      d) Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nelle Camere  di  Consiglio  dei  giorni  19
marzo e 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
 
      Giuseppe Daniele, Presidente; 
      Mario Alberto di Nezza, Consigliere; 
      Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Vivarelli