P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima: a) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8 L.R. n. 38/2011, nella parte di cui in motivazione, in relazione all'art. 3 comma 40 legge n. 549/1995, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e) - armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie - e 119 , 117, secondo comma lettera s) - tutela dell'ambiente - , 117, terzo comma - coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - e 119 della Costituzione; b) sospende il giudizio; c) dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia. Spese al definitivo. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente; Patrizia Moro, Consigliere, estensore; Roberto Michele Palmieri, referendario. Il Presidente: Cavallari L'estensore: Moro