P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  Lecce  -
Sezione Prima: 
    a) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 8 L.R. n. 38/2011, nella  parte  di
cui in motivazione,  in  relazione  all'art.  3  comma  40  legge  n.
549/1995, per violazione degli articoli 117, secondo  comma,  lettera
e) - armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse
finanziarie - e  119  ,  117,  secondo  comma  lettera  s)  -  tutela
dell'ambiente - , 117, terzo  comma  -  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario - e 119 della Costituzione; 
    b) sospende il giudizio; 
    c) dispone che, a cura della Segreteria, gli  atti  del  giudizio
siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto  sia
notificato alle parti e al Presidente della  Giunta  Regionale  della
Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale  della
Puglia. 
    Spese al definitivo. 
    Cosi' deciso in Lecce nella camera di  consiglio  del  giorno  22
aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Antonio Cavallari, Presidente; 
    Patrizia Moro, Consigliere, estensore; 
    Roberto Michele Palmieri, referendario. 
 
                      Il Presidente: Cavallari 
 
 
                                                    L'estensore: Moro