P.Q.M. 
 
    La Commissione: 
        Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
        Ritenutane la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,
rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera  b),  numero  3
del deceto legislativo n. 504/1998 e art. 1,  comma  66,  lettera  b)
della legge n. 220 del 2010, in relazione agli articoli 3,  53  della
Costituzione,  nella  parte  in   cui   vengono   interpretati   come
applicabili ai centri di raccolta dati, facendo di questi ultimi  dei
soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse,  per  i  motivi
esposti in narrativa. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia
notificata a cura della segreteria  alle  parti,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Rieti, 12 novembre 2015 
 
                        Il Presidente: Gianni 
 
 
                                            Il Giudice est.: Cricenti