P.Q.M. La Commissione: Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3 del deceto legislativo n. 504/1998 e art. 1, comma 66, lettera b) della legge n. 220 del 2010, in relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di raccolta dati, facendo di questi ultimi dei soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse, per i motivi esposti in narrativa. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rieti, 12 novembre 2015 Il Presidente: Gianni Il Giudice est.: Cricenti