P. Q. M. 
 
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, solleva,  anche  di
ufficio, questione di legittimita' costituzionale -  con  riferimento
agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. -  degli  articoli:  573,  579,
comma 3 e 593 cod. proc. pen. nella parte  in  cui  dette  norme  non
prevedono, a favore di terzi incisi nel  diritto  di  proprieta'  per
effetto della sentenza  di  primo  grado,  la  facolta'  di  proporre
appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che a cura  della  Cancelleria  l'ordinanza  sia
notificata ai ricorrenti, al Procuratore Generale, al Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti  delle  due  camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso il 14 gennaio 2016. 
 
                        Il Presidente: Siotto 
 
 
                                       Il Consigliere estensore: Magi