P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, solleva, anche di ufficio, questione di legittimita' costituzionale - con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. - degli articoli: 573, 579, comma 3 e 593 cod. proc. pen. nella parte in cui dette norme non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprieta' per effetto della sentenza di primo grado, la facolta' di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso il 14 gennaio 2016. Il Presidente: Siotto Il Consigliere estensore: Magi