P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Seconda) dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1 e 14, comma 1 della legge regionale Liguria 7 novembre 2013 n. 33 per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 Costituzione nei termini e per le ragioni indicate in motivazione. Sospende il giudizio in corso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Roberto Pupilella, Presidente; Luca Morbelli, Consigliere, Estensore; Angelo Vitali, Consigliere. Il Presidente: Pupilella L'estensore: Morbelli