P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Seconda)  dichiara  rilevante  ai  fini   della   decisione   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli 9, comma 1 e 14, comma 1 della legge regionale Liguria
7 novembre 2013 n. 33 per contrasto con gli  articoli  3,  97  e  117
Costituzione nei termini e per le ragioni indicate in motivazione. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa  e  al  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria  e
comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di  consiglio  del  giorno  8
gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
          Roberto Pupilella, Presidente; 
          Luca Morbelli, Consigliere, Estensore; 
          Angelo Vitali, Consigliere. 
 
                      Il Presidente: Pupilella 
 
 
                                                L'estensore: Morbelli