P. Q. M. 
 
    Ritenuto che le  questioni  sollevate  siano  pregiudiziali,  non
potendosi decidere  sulla  misura  (recte:  sull'applicazione)  della
sanzione ex art. 23, comma undicesimo, legge  n.  689/1981  senza  la
risposta della Consulta; 
    Ritenuto, altresi',  che  la  questione  non  sia  manifestamente
infondata per tutti i motivi addotti; 
    Ritenuto che la lettera della legge - alla  luce  della  costante
interpretazione  giurisprudenziale  -  non  consenta  interpretazioni
alternative, compatibili con  il  dettato  costituzionale  e  con  la
Convenzione EDU; 
    Solleva eccezione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
legge n. 689/1981, nella parte  in  cui  non  prevede  l'applicazione
all'autore dell'illecito amministrativo della legge  successiva  piu'
favorevole, in relazione all'art. 3  e  117  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 7  CEDU,  all'art.  15  Patto  internazionale  dei
diritti civili e politici, all'art. 49 Carta di Nizza; 
    Dispone la sospensione del processo in corso; 
    Ordina la trasmissione dell'ordinanza e  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite; 
    Ordina  altresi',  che  la  Cancelleria  notifichi  la   presente
ordinanza alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ex
art. 23, ult. comma, legge n. 87/1953. 
 
        Cassino, 16 novembre 2015 
 
                   Il Giudice: Vincenza Ovallesco