P. Q. M. Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla misura (recte: sull'applicazione) della sanzione ex art. 23, comma undicesimo, legge n. 689/1981 senza la risposta della Consulta; Ritenuto, altresi', che la questione non sia manifestamente infondata per tutti i motivi addotti; Ritenuto che la lettera della legge - alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale - non consenta interpretazioni alternative, compatibili con il dettato costituzionale e con la Convenzione EDU; Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva piu' favorevole, in relazione all'art. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, all'art. 15 Patto internazionale dei diritti civili e politici, all'art. 49 Carta di Nizza; Dispone la sospensione del processo in corso; Ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite; Ordina altresi', che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ex art. 23, ult. comma, legge n. 87/1953. Cassino, 16 novembre 2015 Il Giudice: Vincenza Ovallesco