P.Q.M. 
 
    Per tutto quanto sopra esposto,  si  chiede  che  l'Ecc.ma  Corte
costituzionale voglia annullare l'atto del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, meglio  indicato  in
epigrafe, previa declaratoria che: 
        1) non spetta allo Stato, e per esso ad un atto del Ministero
dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea - a  firma  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,
avviare il procedimento di rivalsa nei confronti della Regione Emilia
Romagna per l'inadempimento alle richieste della Commissione europea,
come rilevato e sanzionato dalla sentenza della  Corte  di  giustizia
del 2 dicembre 2014, per insussistenza dei presupposti della  rivalsa
e in particolare della responsabilita'  della  Regione,  quest'ultima
ritenuta sulla base di una  erronea  ed  illegittima  interpretazione
dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 e  di  una  erronea
lettura del riparto di competenze fra Stato e regioni in  materia  di
ambiente, come  gia'  contestato  nei  due  precedenti  conflitti  di
attribuzione; 
        2) non spetta allo Stato, e per esso ad un atto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti  finanziari
con l'Unione europea - intimare al Presidente  della  Regione  Emilia
Romagna il raggiungimento dell'intesa  sulle  procedure  di  recupero
degli importi anticipati dallo Stato,  come  previsto  dall'art.  43,
comma 7, della citata legge n. 234/2012  e  a  voler  concordare  con
l'ente locale le modalita' attraverso le quali provvedere al suddetto
reintegro, in  assenza  di  certezza  sull'an  debeatur  ed  anzi  in
presenza di una decisa contestazione su tale presupposto  dell'azione
di rivalsa, in violazione delle procedure di leale collaborazione che
la Regione ha ripetutamente chiesto fossero attivate fin dal  momento
della trasmissione della diffida del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, a fronte, altresi',  della  incompetenza  del  Dipartimento
Ragioneria generale dello Stato  a  surrogare  l'autorita'  politica,
Presidente Consiglio dei ministri, con la quale deve intercorrere  il
rapporto con il Presidente della Regione,  al  fine  della  soluzione
condivisa degli adempimenti richiesti dagli organi comunitari; 
        3) che non spetta allo Stato, e  per  esso  ad  un  atto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i  rapporti
finanziari  con  l'Unione   europea,   in   palese   inversione   del
procedimento di rivalsa, come delineato al comma 7 dell' art.  43  e,
quindi,  in  sua  evidente  violazione,  nonche'  in  violazione  del
procedimento di  leale  collaborazione,  prefigurare  conseguenze  ed
effetti esecutivi, invero ascritti unicamente al  «provvedimento  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che  costituisce  titolo
esecutivo nei confronti dell'obbligato» come previsto dal comma 6; 
        4) in via subordinata, non spetta al Ministero  dell'economia
e delle finanze agire per rivalsa nei confronti di Regione  e  Comune
in relazione al preteso mancato esercizio del potere sostitutivo, che
doveva essere attivato dallo Stato medesimo. 
    Unitamente al ricorso si depositano: 
        1)  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, a firma  del
ragioniere generale, trasmessa tramite PEC in data 1° aprile 2016  al
Presidente della Regione Emilia Romagna e al sindaco  del  Comune  di
San Giovanni in Persiceto - provvedimento impugnato; 
        2) sentenza Corte di giustizia del 2 dicembre 2014; 
        3) nota del 16 maggio 2016 di risposta del  Presidente  della
Regione Emilia Romagna al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sulla impossibilita' di addivenire all'intesa  di  cui  all'art.  43,
comma 7 della legge n. 234/2012, con l'ente locale; 
        4) Richiesta di finanziamento per ultimare  la  bonifica  del
sito Razzaboni a forma dell'assessore ambiente della  Regione  Emilia
Romagna in data 18 marzo 2016; 
        5) deliberazione della giunta regionale progr. n. 697 del  16
maggio 2016, di autorizzazione alla promozione  del  conflitto  e  di
conferimento del mandato; 
        6) Verbale del Cons. ordine avvocati BO del 30  maggio  2009,
di autorizzazione alla notifica tramite registro cronologico. 
          Bologna - Roma, 27 maggio 2016 
 
           prof. avv. Mastragostino - prof. avv. Giuffre'