P.Q.M. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia annullare l'atto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, meglio indicato in epigrafe, previa declaratoria che: 1) non spetta allo Stato, e per esso ad un atto del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - a firma del Ragioniere generale dello Stato, avviare il procedimento di rivalsa nei confronti della Regione Emilia Romagna per l'inadempimento alle richieste della Commissione europea, come rilevato e sanzionato dalla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, per insussistenza dei presupposti della rivalsa e in particolare della responsabilita' della Regione, quest'ultima ritenuta sulla base di una erronea ed illegittima interpretazione dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 e di una erronea lettura del riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di ambiente, come gia' contestato nei due precedenti conflitti di attribuzione; 2) non spetta allo Stato, e per esso ad un atto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - intimare al Presidente della Regione Emilia Romagna il raggiungimento dell'intesa sulle procedure di recupero degli importi anticipati dallo Stato, come previsto dall'art. 43, comma 7, della citata legge n. 234/2012 e a voler concordare con l'ente locale le modalita' attraverso le quali provvedere al suddetto reintegro, in assenza di certezza sull'an debeatur ed anzi in presenza di una decisa contestazione su tale presupposto dell'azione di rivalsa, in violazione delle procedure di leale collaborazione che la Regione ha ripetutamente chiesto fossero attivate fin dal momento della trasmissione della diffida del Presidente del Consiglio dei ministri, a fronte, altresi', della incompetenza del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato a surrogare l'autorita' politica, Presidente Consiglio dei ministri, con la quale deve intercorrere il rapporto con il Presidente della Regione, al fine della soluzione condivisa degli adempimenti richiesti dagli organi comunitari; 3) che non spetta allo Stato, e per esso ad un atto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, in palese inversione del procedimento di rivalsa, come delineato al comma 7 dell' art. 43 e, quindi, in sua evidente violazione, nonche' in violazione del procedimento di leale collaborazione, prefigurare conseguenze ed effetti esecutivi, invero ascritti unicamente al «provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato» come previsto dal comma 6; 4) in via subordinata, non spetta al Ministero dell'economia e delle finanze agire per rivalsa nei confronti di Regione e Comune in relazione al preteso mancato esercizio del potere sostitutivo, che doveva essere attivato dallo Stato medesimo. Unitamente al ricorso si depositano: 1) nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, a firma del ragioniere generale, trasmessa tramite PEC in data 1° aprile 2016 al Presidente della Regione Emilia Romagna e al sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto - provvedimento impugnato; 2) sentenza Corte di giustizia del 2 dicembre 2014; 3) nota del 16 maggio 2016 di risposta del Presidente della Regione Emilia Romagna al Ministero dell'economia e delle finanze sulla impossibilita' di addivenire all'intesa di cui all'art. 43, comma 7 della legge n. 234/2012, con l'ente locale; 4) Richiesta di finanziamento per ultimare la bonifica del sito Razzaboni a forma dell'assessore ambiente della Regione Emilia Romagna in data 18 marzo 2016; 5) deliberazione della giunta regionale progr. n. 697 del 16 maggio 2016, di autorizzazione alla promozione del conflitto e di conferimento del mandato; 6) Verbale del Cons. ordine avvocati BO del 30 maggio 2009, di autorizzazione alla notifica tramite registro cronologico. Bologna - Roma, 27 maggio 2016 prof. avv. Mastragostino - prof. avv. Giuffre'