P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 37,  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dispone la sospensione del giudizio  in  corso,  con  sospensione
della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159, comma  1,  n.  2
del codice penale, e l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato e ricorre alla Corte perche': 
        1. dichiari che non spettava al Senato  della  Repubblica  il
potere di qualificare come insindacabile il fatto ai sensi  dell'art.
3 del decreto-legge n. 122 del 1993 -  dichiarazioni  rese  dal  sen.
Roberto Calderoli in data 13 luglio 2013 - in quanto esercitato al di
fuori  delle  ipotesi  previste  dall'art.  68,  primo  comma   della
Costituzione; 
        2.  annulli  la  relativa  deliberazione  del  Senato   della
Repubblica adottata in data 16 settembre 2015. 
    Ordinanza  letta  in  udienza,  da  notificare  al  Senato  della
Repubblica in persona del suo Presidente. 
    Cosi' deciso in Bergamo il 24 novembre 2015. 
 
                       Il Presidente: Bertoja