P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso, con sospensione della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2 del codice penale, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte perche': 1. dichiari che non spettava al Senato della Repubblica il potere di qualificare come insindacabile il fatto ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 122 del 1993 - dichiarazioni rese dal sen. Roberto Calderoli in data 13 luglio 2013 - in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma della Costituzione; 2. annulli la relativa deliberazione del Senato della Repubblica adottata in data 16 settembre 2015. Ordinanza letta in udienza, da notificare al Senato della Repubblica in persona del suo Presidente. Cosi' deciso in Bergamo il 24 novembre 2015. Il Presidente: Bertoja