P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in  rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
all'art.  23  Cost.,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  34,  nella
parte in cui, alle  lett.  a)  e  b),  prevede  l'esenzione  dall'IMU
agricola per i terreni ubicati, nei  comuni  classificati  totalmente
montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti
da coltivatori diretti  e  da  imprenditori  agricoli  professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat; 
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Filoreto D'Agostino, Presidente; 
      Silvia Martino, Consigliere; 
      Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'Estensore: Caponigro