P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda) non definitivamente pronunciando sul  ricorso  in  epigrafe,
cosi' provvede: 
      1) Dichiara  rilevante,  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
      2)  Dispone  la  sospensione   del   giudizio   e   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      3) Ordina che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
      4) Rinvia ogni ulteriore statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Filoreto D'Agostino, Presidente; 
      Silvia Martino, Consigliere, Estensore; 
      Roberto Caponigro, Consigliere. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                                 L'estensore: Martino