P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in  rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
        dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro