P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in  epigrafe  e
riservata al definitivo  ogni  ulteriore  statuizione  in  rito,  nel
merito e sulle spese, cosi' provvede: 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost., la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n.  190  del  2014
(legge di stabilita' per il 2015); 
      dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
      ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Filoreto D'Agostino, Presidente; 
    Silvia Martino, Consigliere; 
    Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro