P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente; Silvia Martino, Consigliere; Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore. Il Presidente: D'Agostino L'estensore: Caponigro