P.Q.M. 
 
    il giudice dell'udienza preliminare 
    visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 464  del  codice  di  procedura
penale  nella  parte  in  cui  secondo  l'interpretazione  indiscussa
attribuisce la competenza alla celebrazione dei  riti  alternativi  e
alla  emissione  del  decreto  di  GI  al  giudice  per  le  indagini
preliminari anche per i reati a citazione diretta - e  non  solo  per
quelli che prevedono il rinvio a giudizio in  udienza  preliminare  -
per contrasto con l'art. 25 della Costituzione per il quale  «nessuno
puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.» 
    Sospende il procedimento. 
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e per la  comunicazione  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato. 
    Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  inoltre,  al
pubblico ministero, agli imputati e al difensore. 
      Venezia, 19 maggio 2016 
 
                         Il Giudice: Galasso