P.Q.M. il giudice dell'udienza preliminare visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464 del codice di procedura penale nella parte in cui secondo l'interpretazione indiscussa attribuisce la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di GI al giudice per le indagini preliminari anche per i reati a citazione diretta - e non solo per quelli che prevedono il rinvio a giudizio in udienza preliminare - per contrasto con l'art. 25 della Costituzione per il quale «nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.» Sospende il procedimento. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, inoltre, al pubblico ministero, agli imputati e al difensore. Venezia, 19 maggio 2016 Il Giudice: Galasso