P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio  -  Roma  -
Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso di  cui
in premessa, cosi' dispone: 
      1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli  articoli  3,
4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione; 
      2) dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      3) ordina che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
      4) riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e
sulle spese. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  24
febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
 
      Antonino Savo Amodio, Presidente; 
      Elena Stanizzi, Consigliere, estensore; 
      Carlo Polidori, consigliere. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                                L'estensore: Stanizzi