P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma - Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, cosi' dispone: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione; 2) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 4) riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente; Elena Stanizzi, Consigliere, estensore; Carlo Polidori, consigliere. Il Presidente: Savo Amodio L'estensore: Stanizzi