P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda), non definitivamente pronunciando  sui  ricorsi  riuniti  n.
10904/2014,  n.  10905/2014,  n.  10906/2014,   n.   10910/2014,   n.
10912/2014, n. 10965/2014, n. 10966/2014 e n. 10968/2014,  visti  gli
articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia nel merito e  sulle
spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 4, 36,  38,  95,
97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  24
febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Antonino Savo Amodio, Presidente; 
    Elena Stanizzi, consigliere; 
    Carlo Polidori, consigliere, estensore. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                                L'estensore: Stanizzi