P.Q.M. Visti gli articoli 134 C. e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonche' con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l'art. 136 C. la questione di legittimita' costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2015 n. 109 nella parte in cui prevede che «la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 , relativo agli anni 2012 e 2013. Omissis. e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»; ed altresi' dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonche' con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 483 della legge n. 143 del 27 dicembre 2013 nella parte in cui prevede che «Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: Omissis. e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.» Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ex articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956); Sospende il presente giudizio. Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. Cosi' deciso in Brescia, l'8 febbraio 2016 Il Giudice del lavoro: Pipponzi