P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134  C.  e  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1; 23  della  legge  dell'11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto  con
gli articoli 3, 36 comma  1,  38  comma  2,  Cost.,  nonche'  con  il
combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, Cost. e per contrasto  con
l'art. 136 C. la questione di legittimita' costituzionale  del  comma
25  dell'art.  24  del  decreto-legge  n.  201/2011,  convertito  con
modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato  dall'art.  1  del
decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 convertito  con  modificazioni  in
legge 17 luglio 2015 n. 109  nella  parte  in  cui  prevede  che  «la
rivalutazione automatica dei  trattamenti  pensionistici  secondo  il
meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1  della  legge  23  dicembre
1998 n. 448 , relativo agli anni 2012 e 2013. 
    Omissis. 
    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei  trattamenti  medesimi.»;  ed
altresi' dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost.,  nonche'
con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, Cost. la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 483 della  legge  n.
143 del 27 dicembre 2013 nella parte  in  cui  prevede  che  «Per  il
triennio  2014-2016  la  rivalutazione  automatica  dei   trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: Omissis. 
    e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura
del 45 per cento,  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce  di  importo  superiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS.» 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con gli atti e con la  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo
1953,  n.  87  (ex  articoli  1  e  2  del  regolamento  della  Corte
costituzionale 16 marzo 1956); 
    Sospende il presente giudizio. 
    Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. 
        Cosi' deciso in Brescia, l'8 febbraio 2016 
 
                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi