P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima) non definitivamente pronunciando  sul  ricorso  n.  6647/2015,
come in epigrafe  proposto,  visti  gli  articoli  1  della  legge  9
febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n.  87,  riservata
ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, meglio evidenziata in premessa, degli articoli 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge  n.
214/2011 e 13, comma 1, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito nella legge n. 89/2014, in relazione agli articoli  3,  4,
36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione parziale del presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  8
giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Carmine Volpe, Presidente; 
        Raffaello Sestini, consigliere; 
        Rosa Perna, consigliere, estensore. 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                   L'estensore: Perna