P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6647/2015, come in epigrafe proposto, visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, meglio evidenziata in premessa, degli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione. Dispone la sospensione parziale del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente; Raffaello Sestini, consigliere; Rosa Perna, consigliere, estensore. Il Presidente: Volpe L'estensore: Perna