P.Q.M. La Corte d'appello di Catanzaro; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Toto Immobiliare Srl in liquidazione, proposto da Toto Vitaliano, nella qualita', e pertanto solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 3, regio decreto n. 267/1942, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, creando un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema di notifiche alle persone giuridiche, dichiara eseguita la notifica dell'atto che non si sia potuto consegnare presso la sede della societa' col solo deposito presso la casa comunale, incombente inidoneo alla conoscibilita' dell'atto; Dispone che a cura della Cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Cancelleria della Corte costituzionale; Dispone che a cura della Cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Dispone la sospensione del presente giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 22/2015 del Tribunale di Catanzaro. Deliberato in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2016 Il Presidente: Majore