P.Q.M. 
 
    La Corte d'appello di Catanzaro; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini  del
giudizio di reclamo avverso la sentenza  dichiarativa  di  fallimento
della  Toto  Immobiliare  Srl  in  liquidazione,  proposto  da   Toto
Vitaliano,  nella  qualita',  e  pertanto  solleva  la  questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 3, regio decreto n.
267/1942, con riferimento agli articoli 3 e  24  della  Costituzione,
nella  parte  in  cui,   creando   un'irragionevole   disparita'   di
trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema  di  notifiche
alle persone giuridiche, dichiara eseguita la notifica dell'atto  che
non si sia potuto consegnare presso la sede della societa'  col  solo
deposito  presso  la  casa   comunale,   incombente   inidoneo   alla
conoscibilita' dell'atto; 
    Dispone che a cura della Cancelleria vengano trasmessi  gli  atti
alla Cancelleria della Corte costituzionale; 
    Dispone  che  a  cura  della  Cancelleria  questa  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei Deputati; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio di  reclamo  avverso
la sentenza dichiarativa di fallimento n. 22/2015  del  Tribunale  di
Catanzaro. 
 
      Deliberato in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 maggio
2016 
 
                        Il Presidente: Majore