P.Q.M. Il Giudice pronuncia ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953, con la quale: ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge provinciale di Bolzano n. 33/1978, ripreso dall'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1978 n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5; Solleva questione di legittimita' costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione. Dispone la traduzione, a cura dell'ufficio, di tutti i provvedimenti e di tutti i verbali d'udienza in lingua italiana e la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone la notifica della presente ordinanza al presidente della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' al presidente del consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, a cura della cancelleria. Sospende il procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale. Parte di provvedimento in formato grafico Bolzano-Bozen, 17 maggio 2016 Il Giudice/Die Richterin: Covi