P.Q.M. 
 
    Il Giudice pronuncia ordinanza ex art. 23 legge n.  87/1953,  con
la quale: 
        ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
legge provinciale di Bolzano n. 33/1978,  ripreso  dall'art.  18  del
decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre  1978
n. 32 (Approvazione  del  testo  unificato  delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3  della
legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  di  tale  norma
per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione. 
    Dispone  la  traduzione,  a  cura  dell'ufficio,   di   tutti   i
provvedimenti e di tutti i verbali d'udienza in lingua italiana e  la
successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone la notifica della presente ordinanza al presidente  della
giunta provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  al
presidente del consiglio  provinciale  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, a cura della cancelleria. 
    Sospende il procedimento in attesa della  decisione  della  Corte
costituzionale. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
        Bolzano-Bozen, 17 maggio 2016 
 
                   Il Giudice/Die Richterin: Covi