P.Q.M. 
 
    La Commissione tributaria regionale di Milano: 
        Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonche' dell'art. 32  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  nella  legge  n.
2/2009; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura   della   Segreteria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
 
      Milano, 8 giugno 2016 
 
                 Il Presidente, estensore: Targetti 
 
 
                                         Il giudice, estensore: Guida