P.Q.M. La Commissione tributaria regionale di Milano: Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonche' dell'art. 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n. 2/2009; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 8 giugno 2016 Il Presidente, estensore: Targetti Il giudice, estensore: Guida