P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, ยง 1 e 2, TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015; causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunita' delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, Cost. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, disponendo che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 31 marzo 2016 Il Presidente: Rosi Il consigliere estensore: Andronio