P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    solleva la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2
della legge 2 agosto  2008,  n.  130,  che  ordina  l'esecuzione  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  come  modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona  del  13  dicembre  2007  (TFUE),
nella parte che impone di applicare l'art. 325, ยง 1 e 2, TFUE,  dalla
quale - nell'interpretazione fornita  dalla  Corte  di  Giustizia,  8
settembre 2015; causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo  per  il
giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3,  e  161,
comma 2, codice penale, in presenza delle circostanze indicate  nella
sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunita' delle  gravi
frodi in materia di  IVA,  anche  se  dalla  disapplicazione,  e  dal
conseguente prolungamento del  termine  di  prescrizione,  discendano
effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale  norma  con
gli articoli 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101,  secondo
comma, Cost. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, disponendo  che
gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale,  e
che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al  Pubblico  Ministero,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Cosi' deciso in Roma il 31 marzo 2016 
 
                         Il Presidente: Rosi 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Andronio