P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Seconda): 
        visti gli articoli 1 della legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di costituzionalita' dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e
11, della legge n. 89/2001 (come introdotti dalla legge n.  208/2015)
in relazione agli articoli 3; 24, commi 1 e 2; 111, commi 1 e 2; 113,
comma 2; 117, primo comma, della Costituzione; 
        sospende il giudizio in corso; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        Ordina che, a cura della Segreteria,  la  presente  ordinanza
sia notificata alle  parti  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  e  sia  comunicata  alla  Presidenza  del   Senato   della
Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio  del  giorno  29
settembre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Pupilella, Presidente, estensore; 
        Luca Morbelli, consigliere; 
        Angelo Vitali, consigliere. 
 
                 Il Presidente, estensore: Pupilella