P.Q.M. 
 
    La ricorrente Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata  e
difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni
contraria deduzione, voglia dichiarare che non spetta  allo  Stato  e
per esso alla Procura regionale  della  Corte  dei  conti  presso  la
Sezione giurisdizionale dell'Emilia-Romagna il potere  di  citare  in
giudizio i consiglieri  o  ex  consiglieri  regionali  per  il  danno
erariale asseritamente provocato  alla  Regione  dall'affidamento  al
sig. Alberto Allegretti  -  segnatamente  mediante  le  deliberazioni
dell'ufficio di presidenza n. 4 del 13 maggio  2010,  n.  97  del  22
giugno 2011, n. 20 del 13 febbraio 2013, n. 186 del 18 dicembre 2013,
nonche' mediante il provvedimento/nota del presidente  dell'Assemblea
legislativa n. 44725 del 12 novembre 2013 - dell'incarico di Capo  di
Gabinetto del presidente della Assemblea legislativa della Regione  e
di altre funzioni connesse; 
    e conseguentemente annullare l'atto di  citazione  contrassegnato
come Proc. V.  2014/00386/MI  G.  44598,  con  il  quale  la  Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti  dell'Emilia-Romagna  ha  esercitato  tale  potere  avverso   i
consiglieri  regionali  o  ex  consiglieri  regionali  citati   nelle
premesse del presente atto. 
    Si deposita: 
        1)  Deliberazione  G.R.  n.  83  del  30  gennaio   2017   di
autorizzazione a promuovere il conflitto; 
        2) Atto di citazione specificato in epigrafe; 
        3) deliberazione dell'U.P. n. 54/2010. 
          Bologna-Padova-Roma, 3 febbraio 2017 
 
      Prof. avv. Falcon - prof. avv. Mastragostino - avv. Manzi