P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'  art.  552  comma  1  lett.  f) del
codice di procedura penale con  riferimento  agli  articoli  3  e  24
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  venga
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Pistoia, 4 novembre 2016 
 
                          Il Giudice: Magi