P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 552 comma 1 lett. f) del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, 4 novembre 2016 Il Giudice: Magi