P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Foggia, visto l'art. 23 legge 11 marzo  1953,  n.
87: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  degli  articoli  10,  comma
4-ter, del decreto  legislativo  6  ottobre  2001,  n.  368,  nonche'
dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nella parte in cui - in violazione degli articoli
3, 4, 24, 35 comma 1, 97 comma 3, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma
2, e 117 comma 1 Cost., in riferimento alle clausole 4, punto 1, e 5,
punti 1 e 2, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del  28
giugno 1999 ha dato  attuazione,  come  interpretata  dalla  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea  del  26  novembre  2014
nelle cause riunite C-22/13,  C-61/13,  C62/13,  C-63/13  e  C-418/13
Mascolo ed altri - dette disposizioni hanno consentito  e  consentono
senza  limiti  e  misure  preventive  antiabusive   e   sanzionatorie
l'utilizzazione abusiva dei contratti  a  tempo  determinato  per  il
personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, che  ha  svolto
dopo aver superato procedure selettive pubbliche rapporti di lavoro a
tempo determinato per piu' di 36 mesi di servizio  presso  un'azienda
sanitaria, come per i ricorrenti nel presente giudizio; differenziano
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con  la  pubblica
amministrazione sanitaria, rispetto ai contratti a termine  stipulati
con datori di lavoro privati, ma anche rispetto ai contratti a  tempo
determinato  stipulati  con  datori  di  lavoro  pubblici   come   le
Fondazioni lirico-sinfoniche, escludendo senza ragioni  oggettive  i'
primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in caso di «applicazione»  dell'art.  5,
comma 4-bis, n. 368/2001, che recepiva  la  Direttiva  1999/70/CE  in
attuazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
        Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale. 
        Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza
sia notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  sia
comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Foggia, 26 ottobre 2016 
 
                  Il Giudice del lavoro: De Simone