P.Q.M. Il Tribunale di Foggia, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 ottobre 2001, n. 368, nonche' dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui - in violazione degli articoli 3, 4, 24, 35 comma 1, 97 comma 3, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2, e 117 comma 1 Cost., in riferimento alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C62/13, C-63/13 e C-418/13 Mascolo ed altri - dette disposizioni hanno consentito e consentono senza limiti e misure preventive antiabusive e sanzionatorie l'utilizzazione abusiva dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, che ha svolto dopo aver superato procedure selettive pubbliche rapporti di lavoro a tempo determinato per piu' di 36 mesi di servizio presso un'azienda sanitaria, come per i ricorrenti nel presente giudizio; differenziano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione sanitaria, rispetto ai contratti a termine stipulati con datori di lavoro privati, ma anche rispetto ai contratti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro pubblici come le Fondazioni lirico-sinfoniche, escludendo senza ragioni oggettive i' primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di «applicazione» dell'art. 5, comma 4-bis, n. 368/2001, che recepiva la Direttiva 1999/70/CE in attuazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Foggia, 26 ottobre 2016 Il Giudice del lavoro: De Simone