P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per l'effetto, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale: della legge n. 232/2016 nella parte in cui nulla prevede in ordine alla riassegnazione alle regioni ed agli enti locali, subentrati nell'esercizio di funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte a province e citta' metropolitane ai sensi dell'art. 1, commi 418, 419 e 451 della legge n. 190/2014, e, dunque, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2 e 3 Cost.; del comma 528 dell'art. 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232 per violazione degli articoli 119, comma 3 e 5, della Costituzione, per le ragioni sopra esposte. Si produce la delibera di G.R. n. X/626 del 13 febbraio 2017 (doc. 1). Roma, 16 febbraio 2017 Prof. avv. Cintioli