P.Q.M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il  ricorso
e per l'effetto, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale: 
        della legge n. 232/2016 nella parte in cui nulla  prevede  in
ordine  alla  riassegnazione  alle  regioni  ed  agli  enti   locali,
subentrati nell'esercizio di funzioni provinciali  non  fondamentali,
delle risorse sottratte a province e citta'  metropolitane  ai  sensi
dell'art. 1, commi 418, 419 e 451 della legge n. 190/2014, e, dunque,
per violazione dell'art. 119, commi 1, 2 e 3 Cost.; 
        del comma 528 dell'art. 1 della richiamata legge 11  dicembre
2016, n. 232 per violazione degli articoli 119, comma 3  e  5,  della
Costituzione, per le ragioni sopra esposte. 
    Si produce la delibera di G.R. n.  X/626  del  13  febbraio  2017
(doc. 1). 
        Roma, 16 febbraio 2017 
 
                         Prof. avv. Cintioli