P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 - ovvero direttamente di tale ultima legge - per i seguenti profili, per come piu' analiticamente dedotta nella superiore parte motiva: a) per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessita' e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d'urgenza; b) per contrasto con gli articoli 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui prevede che, disposta dall'assemblea della banca popolare la trasformazione in societa' per azioni secondo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 29, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilita', quindi, di escluderlo tout court), e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo; c) per contrasto con gli articoli 1, 3, 95, 97, 23 e 42 Cost., nella parte in cui, comunque, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le modalita' di tale esclusione, nella misura in cui detto potere viene attribuito «anche in deroga a norme di legge», con conseguente attribuzione all'Istituto di vigilanza di un potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresi', in ambiti coperti da riserva di legge. Dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente; Roberto Giovagnoli, consigliere, estensore; Bernhard Lageder, consigliere; Marco Buricelli, consigliere; Francesco Mele, consigliere. Il Presidente: de Francisco L'estensore: Giovagnoli