P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24  gennaio
2015,  n.  3  (Misure  urgenti  per  il  sistema   bancario   e   gli
investimenti), convertito con modificazioni in legge 24  marzo  2015,
n. 33 - ovvero direttamente di tale ultima legge  -  per  i  seguenti
profili, per come piu' analiticamente dedotta nella  superiore  parte
motiva: 
    a) per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. in relazione  alla
evidente  carenza  dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  e
urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d'urgenza; 
    b) per contrasto con gli articoli 41, 42 e 117, comma  1,  Cost.,
in  relazione  all'art.  1  del  Protocollo  Addizionale  n.  1  alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, nella  parte  in  cui  prevede  che,  disposta
dall'assemblea della banca popolare la trasformazione in societa' per
azioni secondo quanto previsto dal nuovo testo  dell'art.  29,  comma
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il  diritto
al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione
eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilita',
quindi, di escluderlo tout court), e non, invece, soltanto  differito
entro limiti temporali predeterminati dalla legge  e  con  previsione
legale di un interesse corrispettivo; 
    c) per contrasto con gli articoli 1, 3, 95, 97, 23  e  42  Cost.,
nella parte in cui, comunque,  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di disciplinare le modalita' di tale esclusione, nella  misura
in cui detto potere viene attribuito «anche  in  deroga  a  norme  di
legge», con conseguente attribuzione all'Istituto di vigilanza di  un
potere di delegificazione in  bianco,  senza  la  previa  e  puntuale
indicazione, da parte del legislatore, delle  norme  legislative  che
possano essere derogate e, altresi', in ambiti coperti da riserva  di
legge. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio
di Stato e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti  costituite  e  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  1°
dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Ermanno de Francisco, Presidente; 
        Roberto Giovagnoli, consigliere, estensore; 
        Bernhard Lageder, consigliere; 
        Marco Buricelli, consigliere; 
        Francesco Mele, consigliere. 
 
                     Il Presidente: de Francisco 
 
 
                                              L'estensore: Giovagnoli