CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                           Sezione lavoro 
 
     Composta dai Magistrati: 
        dott. Giovanni Picciau - Presidente Rel.; 
        dott. Benedetta Pattumelli - Consigliere; 
        dott. Laura Bove - Consigliere ausiliario. 
    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile  in  grado  di
appello avverso la ordinanza n 32032 /2015 del Tribunale  di  Milano,
promossa da: 
        Veronica  Lopez  Cruz   (C.F.   LPZVNC78T512506A),   con   il
patrocinio dell'avv. Guariso  Alberto  elettivamente  domiciliato  in
viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano presso il  difensore  avv.
Guariso Alberto; 
        ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
(C.F.  07430560016),  con  patrocinio  dell'avv.   Guariso   Alberto,
elettivamente domiciliato in viale  Regina  Margherita,  30  -  20122
Milano presso il difensore avv. Guariso Alberto; 
        Avvocati  per  niente  ONLUS  (C.F.  97384770158),   con   il
patrocinio dell'avv. Guariso Alberto,  elettivamente  domiciliato  in
viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano presso il  difensore  avv.
Guariso Alberto, 
Appellanti. 
    Contro: 
        Regione  Lombardia  (C.F.  80050050154),  con  il  patrocinio
dell'avv. Tamborino Maria Lucia, elettivamente domiciliato in  Piazza
Citta' di Lombardi, 1  -  20124  Milano,  presso  il  difensore  avv.
Tamborino Maria Lucia; 
        Comune  di  Milano  (C.F.  01199250158),  con  il  patrocinio
dell'avv. 
Appellati. 
    A scioglimento della riserva di cui al verbale 15 settembre 2016. 
 
                               Osserva 
 
    1.  Con  ordinanza  n.  32032/2015  il  Tribunale  di  Milano  ha
rigettato la domanda proposta da  Veronica  CRUZ  e  le  Associazioni
Anolf CISL, ASGI, Avvocati per niente - Onlus per l'accertamento  del
carattere discriminatorio tenuto dalla Regione Lombardia e dal Comune
di Milano rispettivamente nell'aver emanato la delibera della  Giunta
n. 3495/2015 del 30 aprile 2015  nella  parte  inerente  i  requisiti
necessari per l'Accesso al Fondo sostegno affitti nonche' (il comune)
la determina PG n. 264079 dell'8 maggio 2015  e  det.  n.  68/2015  -
prot. del 12 maggio 2015. 
    2. Il Tribunale ha ritenuto la infondatezza della  domanda  e  la
mancanza di una discriminazione laddove, nella delibera della  giunta
regionale n. 3495 cit., sono stati previsti per  l'accesso  al  fondo
sostegno affitto per  i  soli  cittadini  extra  UE  i  seguenti  due
requisiti: a) esercitare una regolare attivita' lavorativa, anche  in
modo non continuativo, di lavoro subordinato o  autonomo;  b)  essere
residenti da almeno dieci anni nel  territorio  nazionale  ovvero  da
almeno cinque anni in Lombardia. 
    Il Tribunale, richiamando fra le altre la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 187/2010, ha ricordato «che la Consulta ha statuito
che il legislatore ordinario ben  puo'  subordinare  l'erogazione  di
determinate prestazioni che  non  sino  volte  a  rimediare  a  gravi
situazioni  di  urgenza   alla   circostanza   che   il   titolo   di
legittimazione dello straniero al soggiorno in Italia ne dimostri  il
carattere non episodico e di non breve durata (ovviamente con il solo
limite della ragionevolezza)». 
    Ha inoltre osservato: «... La Corte costituzionale, con  costante
giurisprudenza, ha  sostenuto  che  il  principio  costituzionale  di
uguaglianza  non  tollera  discriminazioni  fra  la   posizione   del
cittadino e quello dello straniero  solo  quando  venga  riferito  al
godimento di diritti inviolabili dell'uomo cosi' da rendere legittimo
, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto
nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza
- o all'inverso ne sia privo -  purche'  tali  da  non  compromettere
l'esercizio di quei fondamentali diritti, ed  ha  poi  ampliato  tale
affermazione precisando che, anche al di fuori di tale ambito, l'art.
3 Cost vieta comunque discriminazioni  tra  cittadini,  stranieri  ed
apolidi  laddove  manchi  una  ragionevole  correlabilita'   tra   il
requisito  richiesto  e  lo  scopo  perseguito  dalla  norma   (Corte
costituzionale sentenza n. 432 /2005). 
    Sotto  questo  profilo  non  si  puo'  negare  che  sussista  una
ragionevole correlabilita'  tra  la  durata  della  permanenza  dello
straniero sul territorio nazionale da un lato, il possesso  da  parte
sua di una regolare ancorche' saltuaria  attivita'  lavorativa  e  la
finalita' del contributo in questione, che e' teso a garantire ai non
abbienti, gia' in possesso di un contratto di locazione  di  immobili
da privati, una stabilita'  abitativa  attraverso  una  erogazione  a
sostegno del reddito...». 
    Il Tribunale ha ritenuto poi la  legittimita'  dei  due  suddetti
presupposti anche alla luce della  direttiva  2003  /109/CE  relativa
allo status dei cittadini di paesi terzi che  siano  soggiornanti  di
lungo periodo. L'art. 11 della direttiva citata dispone, al comma  1,
che «il soggiornante di lungo periodo gode dello  stesso  trattamento
dei cittadini nazionali per quanto riguarda  ...  d)  le  Prestazioni
sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della
legislazione nazionale»; il comma 4 dello stesso articolo prevede che
«gli Stati membri possono  limitare  la  parita'  di  trattamento  in
materia  di  assistenza  e  protezione   sociale   alle   prestazioni
essenziali». 
    Il Tribunale, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 9, del
decreto legislativo n. 3/2007 ha ritenuto che l'assegno in  questione
di mero sostegno  del  reddito  non  possa  considerarsi  prestazione
assistenziale e quanto meno essenziale . 
    3. Avverso tale ordinanza hanno proposto appello  Veronica  Lopez
Cruz, AsgiAssociazione per  gli  studi  giuridici  sull'immigrazione,
Avvocati per niente Onlus. 
    Gli appellanti hanno  riproposto  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 11 comma 2 e  13  decreto-legge  n.  12/2008
convertito in legge n. 133/2008 per contrasto con gli  articoli  3  e
117, 1° comma Cost. 
    Ritiene la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di
prime cure, che  la  questione  di  costituzionalita'  sollevata  sia
rilevante e non manifestamente infondata in ordine all'art. 11, comma
13 della legge n. 133/2002 ed in relazione all'art. 3 Cost. 
    4.  Appare  opportuno  ricordare  sia  il  quadro  normativo   di
riferimento sia la fattispecie in esame. 
    4.1 L'art. 11 della legge n.  431/1998  ha  istituito  il  «Fondo
Nazionale per l'accesso  all'abitazione  in  locazione»  che  prevede
l'erogazione di contributi alle famiglie  meno  abbienti  gravate  da
canoni di  locazione;  la  disposizione  non  opera  distinzioni  tra
italiani e stranieri nei requisiti di ammissione. 
    Con  il  decreto-legge  n.  112/2008,  convertito  in  legge   n.
133/2008,   e'   stata   introdotta   nel   nostro   ordinamento   la
programmazione di un piano  casa  volto  a  «garantire  su  tutto  il
territorio nazionale i livelli  minimi  essenziali  per  lo  sviluppo
della persona umana». 
    All'art. 11 comma 2 della predetta disposizione si legge: 
        «Il  piano   e'   rivolto   all'incremento   del   patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazione (...)
destinate prioritariamente a prima casa per: (...) 
        g) immigrati regolari a basso reddito,  residenti  da  almeno
dieci anni nel territorio nazionale  ovvero  da  almeno  cinque  anni
nella medesima regione. 
    Lo stesso decreto-legge  e'  intervenuto  poi  anche  sul  «Fondo
sostegno affitti di cui alla legge n. 431/1998 prevedendo al comma 13
dell'art.  11,  la  cui  applicazione  rileva  in  particolare  nella
fattispecie, quanto segue: 
        «Ai fini del riparto del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge  9
dicembre 1998,n. 431, i requisiti minimi  necessari  per  beneficiare
dei contributi integrativi come definiti ai sensi  del  comma  4  del
medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso  del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel  territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione». 
    4.2 Con delibera di giunta n. 3495 del 30 aprile 2015 la  Regione
Lombardia ha approvato l'attivazione della  iniziativa  2015  per  il
sostegno alla locazione dei cittadini in grave disagio economico e ha
approvato i criteri generali per l'accesso  al  beneficio  denominato
«Fondo Sostegno grave disagio economico 2015» di cui  all'allegato  1
della delibera. 
    L'art. 2 di detto allegato  prevede  che  possano  richiedere  il
contributo in questione  i  conduttori  residenti  in  Lombardia  che
abbiano un ISEE non superiore ad euro 7000,00. Ove i richiedenti  non
siano cittadini italiani o  di  uno  Stato  dell'Unione  Europea,  la
delibera prevede i seguenti due ulteriori presupposti: 
        a) esercitare una  regolare  attivita',  anche  in  modo  non
continuativo, di lavoro subordinato o autonomo; 
        b) essere residenti  da  almeno  dieci  anni  nel  territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia. 
    Il Comune di Milano ha reiterato i medesimi contenuti e requisiti
nella determinazione dirigenziale n. 68/2015. 
    Il termine per la presentazione delle domande e' stato fissato al
10 luglio 2015. 
    4.3 La signora Lopez Cruz e' cittadina salvadoregna e risiede  in
Italia dal novembre 2011 in forza di permesso di soggiorno per motivi
di lavoro; vive a Milano con il figlio  Alejandro  di  anni  uno;  in
ragione del suo modestissimo reddito, ha presentato domanda al Comune
di Milano in data 7 luglio 2015 per accedere al «Fondo sostegno grave
disagio economico 2015». 
    La procedura non prevedeva la formazione di una graduatoria,  ne'
la comunicazione di un provvedimento di accettazione o diniego. 
    L'appellante Lopez Cruz, essendo priva di  entrambi  i  requisiti
previsti dalle lettere a) e  b)  indicate  sub  4.2,  non  ha  potuto
ricevere alcun contributo. 
    5.  Cio',  premesso,  ritiene  la  Corte  che  la  questione   di
costituzionalita' sollevata in ordine all'art.  11,  comma  13  della
legge n.  133/2008  sia  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
controversia e non manifestamente infondata in relazione  all'art.  3
Cost. 
    5.1 In relazione alla rilevanza, va osservato che  in  ordine  al
primo  requisito  dello  svolgimento  di   una   regolare   attivita'
lavorativa, anche non continuativa, si prospetta - in difetto di  una
espressa previsione di una norma di rango primario che  espressamente
lo preveda (la regione allude infatti  solo  ad  una  interpretazione
analogica di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 T.U. immigrazione)
e alla luce dei principi generali che regolano  la  condizione  dello
straniero (in particolare art. 2, comma 2  T.U.  immigrazione)  -  la
illegittimita' e la disapplicazione degli atti, di rango  secondario,
della P.A. che tale requisito aggiuntivo hanno previsto. 
    Ne consegue che appare rilevante la questione di legittimita'  in
relazione  all'ulteriore  presupposto  della  lungo   residenza   per
l'accesso al benificio di cui e' causa previsto invece dalle suddette
disposizioni di legge. 
    Per quanto riguarda la rilevanza, si deve  aggiungere  che  nella
fattispecie ASGI e Avvocati per niente Onlus  hanno  proposto,  oltre
l'azione individuale inerente  la  posizione  Lopez  Cruz,  anche  in
proprio, l'azione collettiva ex art. 5  del  decreto  legislativo  n.
215/2003 chiedendo comunque di accertare e  dichiarare  il  carattere
discriminatorio della delibera della giunta della  Regione  Lombardia
n. 3495/2015  del  30  aprile  2015  nella  parte  in  cui,  ai  fini
dell'accesso al Fondo sostegno affitti, prevede per i cittadine extra
UE: 
        a) il requisito dell'esercizio  di  una  regolare  attivita',
anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato ed autonomo; b)
il requisito della residenza da  almeno  dieci  anni  nel  territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia; conseguentemente
il  carattere  discriminatorio,  sotto  i  medesimi  profili,   della
determina PG. n. 264079 dell'8 maggio 2015 e det. dir. n. 68/2015 del
Comune  di  Milano,  direzione  centrale  casa  e  demanio,   settore
assegnazione alloggi E.R.P». 
    5.2 La questione  di  costituzionalita'  dell'art.  11  comma  13
decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 non appare,
ad avviso della Corte, manifestamente infondata in relazione all'art.
3 Cost. 
    In proposito, parte appellante  ha  correttamente  richiamato  le
numerose  sentenze  con  le  quali,  indipendentemente  dalla  natura
essenziale o meno delle prestazioni di volta in volta in discussione,
la Corte costituzionale ha dichiarato  incostituzionali  disposizioni
di legge regionali, provinciali e nazionali  che  prevedevano  per  i
soli  stranieri  requisiti  di  lungo  -  residenza  (sent.  40/2011;
133/2013;  222/2013;  2/2013;  172/2013;  sent.  187/2010;  329/2011;
40/2013; 22/2015; 230/2015). 
    In tali sentenze si  riscontra  l'affermazione  di  un  principio
comune: la previsione dei beneficiari per l'accesso alle  prestazioni
di volta in volta in discussione deve comunque e  sempre  rispondere,
indipendentemente dalla natura essenziale o meno della prestazione, a
principi di ragionevolezza. 
    Si legge ad esempio a chiare lettere nella  sentenza  n.  2/2013:
«In tema di accesso degli stranieri alle  prestazioni  di  assistenza
sociale, questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che  mentre  la
residenza  costituisce  rispetto  ad  una  provvidenza  regionale  un
criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (sentenza
n. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto  alla  residenza  («o
dimora stabile») protratta  per  un  predeterminato  e  significativo
periodo minimo di tempo (nella specie quinquennale). La previsione di
un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa del principio di
ragionevolezza e di uguaglianza,  in  quanto  introduce  nel  tessuto
normativo elementi di distinzione  arbitrari,  non  essendovi  alcuna
ragionevole  correlazione  tra  la  durata  della  residenza   e   le
situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona
in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle
provvidenze in  questione  Infatti  non  e'  evidentemente  possibile
presumere, in termini assoluti, che  gli  stranieri  immigrati  nella
Provincia da meno di cinque  anni,  ma  pur  sempre  ivi  stabilmente
residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto  a
chi vi risiede o dimora da piu' anni. Non rilevano in senso contrario
le circostanze ... che il requisito  in  questione  sia  previsto  in
rapporto  a  prestazioni  di  natura   economica   eccedenti   quelli
essenziali  e  che  la  sua  introduzione  risponda  ad  esigenze  di
risparmio, correlate al decremento delle  disponibilita'  finanziarie
conseguenti alla misure statali di contenimento della spesa pubblica.
Tanto l'una che l'altra circostanza  non  escludono  infatti  che  le
scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente
da  circoscrivere  in  ragione  della   limitatezza   delle   risorse
disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al
principio di ragionevolezza (sentenze n. 40/2011 e n. 432 del 2005). 
    Orbene,  nella   fattispecie   il   contributo   integrativo   in
discussione, tende a sostenere il pagamento del canone di locazione e
a favorire l'accesso alle abitazioni in locazione  per  soggetti  con
redditi limitati e meno abbienti; cio' nell'ambito di  misure  che  -
come risulta dalla prima parte dell'art. 11 legge n. 133/2008 -  sono
volte a garantire livelli minimi essenziali di  fabbisogno  abitativo
per il pieno sviluppo della persona umana. 
    Ritiene pertanto questa Corte, contrariamente a quanto  sostenuto
dal giudice di prime cure, che non vi sia allora  alcuna  ragionevole
correlazione tra la durata della  residenza  prevista  dal  comma  13
dell'art.  11  legge  n.  138/2011  e  le  situazioni  di  disagio  e
difficolta' che i contributi integrativi  in  discussione  mirano  ad
alleviare. Ritiene infatti la Corte come non sia possibile presumere,
in termini assoluti, che gli stranieri immigrati in Italia da meno di
dieci anni e nella Regione da meno  di  cinque,  ma  pur  sempre  ivi
stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di disagio  e  di
difficolta', ai fini  delle  fruizione  di  quei  contributi,  minori
rispetto a chi vi risieda da piu' anni. 
    Cio' induce questa Corte a  proporre  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  11  comma  13  decreto-legge  n.  112/2008
convertito in legge n. 133/2008 in cui si prevede che  «Ai  fini  del
riparto  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso   alle
abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 9 dicembre 1998, n.
431, i requisiti minimi  necessari  per  beneficiare  dei  contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo  articolo
devono prevedere  per  gli  immigrati  il  possesso  del  certificato
storico di residenza da almeno dieci anni  nel  territorio  nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»; con riferimento
al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 
    Della  risoluzione  del  dubbio  sopra  prospettato  va,  dunque,
investito il giudice delle  leggi  secondo  le  regole  di  cui  agli
articoli 137 Cost. e legge n. 87/53.