P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della legge  n.
87/1953: 
        1) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per
violazione degli articoli 136, 117 comma  1  -  rispetto  all'art.  6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a  Roma  il  4  novembre  1950  e
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848  quale
norma interposta -, 3, 36 comma 1, e 38 comma 2 della Costituzione la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma  25  e
25-bis, decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge  n.  214/2011,
nel  testo  sostituito  dall'art.  1  del decreto-legge  n.   65/2015
(convertito in legge n. 109/2015), nella parte in cui prevedono che: 
          «25.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012 e 2013, e' riconosciuta: 
          [...] 
b) nella misura del 40 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
c) nella misura del 20 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
d) nella misura del 10 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
e)   non   e'   riconosciuta   per   i   trattamenti    pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; 
[...] 
          25-bis.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai
trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento»; 
        2) visti gli articoli 295 del codice di procedura civile e 23
della legge n. 87/1953,  sospende  il  presente  giudizio  sino  alla
decisione della Corte costituzionale; 
        3) ordina  che  la  presente  ordinanza  sia,  a  cura  della
cancelleria, comunicata alle parti del presente giudizio,  notificata
al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  sia  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        4) ordina l'immediata trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. 
      Cuneo, 18 novembre 2016 
 
                        Il Giudice: Casarino