P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, solleva
questione di legittimita' costituzionale  -  per  contrasto  con  gli
articoli 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. -  dell'art.  147  co.  5  l.f.
nella parte in cui non prevede - qualora  dopo  la  dichiarazione  di
fallimento di una societa'  di  capitali  risulti  che  l'impresa  e'
riferibile ad una societa' di fatto di cui la societa' fallita  e'  a
sua volta  socia  -  la  possibilita'  di  dichiarare  il  fallimento
dell'intera societa' occulta; 
    Sospende  il   processo   fino   alla   decisione   della   Corte
costituzionale; 
    Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della  cancelleria,
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che  sia
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con la prova di tutte le prescritte  notificazioni  e
comunicazioni. 
        Cosi' deciso in Vibo Valentia, nella Camera di consiglio  del
25 marzo 2015 
 
                       Il Presidente: Rombola' 
 
                                          Il Giudice estensore: Rizzi