P. Q. M. Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, solleva questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. - dell'art. 147 co. 5 l.f. nella parte in cui non prevede - qualora dopo la dichiarazione di fallimento di una societa' di capitali risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di fatto di cui la societa' fallita e' a sua volta socia - la possibilita' di dichiarare il fallimento dell'intera societa' occulta; Sospende il processo fino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni. Cosi' deciso in Vibo Valentia, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2015 Il Presidente: Rombola' Il Giudice estensore: Rizzi