TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione civile Il Giudice unico, Letti gli atti del proc. n. 4597/2014 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 gennaio 2017; Premesso che, nel presente giudizio ordinario di cognizione, l'attore A. K. ha chiesto che venga dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia suo obbligo di restituzione di quanto a suo tempo da lui percepito a titolo di assegno vitalizio, in qualita' di consigliere regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 13 dicembre 1988 al 17 giugno 2001, sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, ed in forza degli atti e provvedimenti adottati - in esecuzione di tale legge - dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La restituzione di € 130.438,40 in contanti oppure mediante trasferimento di quote del cd Fondo Family, e' infatti oggi pretesa da tale ufficio a seguito dell'approvazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (nel Bollettino Ufficiale 16 luglio 2014, n. 28 - Numero straordinario 1) dichiarata di «interpretazione autentica», della cit. legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, ma in realta', secondo l'attore, vera e propria disciplina innovativa avente effetti retroattivi sulle posizioni, anche negoziali, ormai perfezionate e consolidate degli ex consiglieri regionali. L'attore censura la cit. legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, ed i provvedimenti amministrativi emessi sulla base della stessa, denunziando la sua contrarieta' ai principi comunitari dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, applicabili in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge nazionale n. 241 del 1990, nonche' denunziando la contrarieta' della stessa legge regionale ai principi - sempre comunitari - di ragionevolezza e proporzionalita', chiedendo sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sull'Unione europea, sia che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della cit. legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 secondo comma, 42, 47, 97, 113 secondo e terzo comma, e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 6, 7 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale, nonche' per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) ed l) della Costituzione e con gli articoli 4, 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige); Premesso altresi' che l'attore ha citato innanzi a questo Tribunale ordinano la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, il Consiglio regionale della stessa Regione, l'Ufficio di presidenza di detto Consiglio, Diego Moltrer nella sua qualita' di presidente del Consiglio regionale, la Giunta regionale, nonche' Pensplan Invest Societa' di gestione del risparmio spa (nella sua qualita' di affidataria dell'incarico, conferito dal Consiglio regionale, di istituire e gestire cit. Fondo Family), nonche' infine la Societe' Generale Securities Service spa (nella sua qualita' di banca depositarla del Fondo Family); alla cit. udienza del 26 gennaio 2017, e' stato dichiarato estinto il giudizio tra l'attore e le citate Pensplan Invest SGR spa e Societe' Generale Securities Service spa, per rinunzia agli atti e all'azione; Premesso altresi' che, instaurato ritualmente il contraddittorio, questo Tribunale ordinario ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile, riservando ora ogni decisione preliminare; Premesso inoltre che, nelle more, in altro procedimento pendente sempre innanzi a questo Tribunale ordinario, analogo ai presente tranne che per quanto riguarda la persona dell'attore, le sezioni unite della Corte di cessazione, adite in sede di regolamento preventivo, con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14.920, hanno dichiarato la giurisdizione di questo Tribunale ordinario, statuendo che la controversia originata dalla rimodulazione in riduzione dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell'assegno, e la sua diversita' di finalita' e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti (per pensione dovendo correttamente intendersi quella particolare prestazione previdenziale consistente nella periodica erogazione di una somma di denaro, avente come presupposto la cessazione di un vero e proprio rapporto di lavoro - quale non e' quello del consigliere regionale - in relazione al quale si e' costituito il rapporto previdenziale; l'assegno vitalizio, invece, e' collegato all'indennita' di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico); e considerando, dall'altro lato, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest'ultima, sicche' la fattispecie resta devoluta al giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell'unicita' della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria; Evidenziato che la rilevanza della questione di costituzionalita' che con la presente ordinanza viene ora sollevata, risiede nella constatazione che la pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto Adige, oggetto di questo giudizio, potra' ritenersi fondata, ed in tal caso determinare il rigetto della corrispondente azione di accertamento negativo proposta dall'attore, solo se i citt. articoli 1, 2, 3 e 4 della cit. legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, sulla quale detta pretesa restitutoria si fonda, siano ritenuti conformi ai parametri costituzionali invocati dall'attore stesso; in caso contrario, la pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto Adige, dovra' essere ritenuta infondata. Di qui la rilevanza della questione di costituzionalita'; Ricordato che la cit. legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, (intitolata «Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 [Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige], e provvedimenti conseguenti»), all'art. 1 (intitolato «Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti), prevede testualmente quanto segue: «1. Il termine "valore attuale" di' cui all'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio". 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'art. 2, applicati secondo i criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente. 3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dai mandato, che abbiano maturato il requisito di eta' previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonche' gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e momento in cui e' divenuto possibile l'esercizio della facolta' di opzione del valore attuale di cui all'art. 10, comma 2, della medesima legge». Il successivo art. 2 della medesima legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, contiene la disciplina dei parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio. Il successivo art. 3, dedicato alle restituzioni ed ai recuperi, prevede che: «1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo piu' favorevoli di quelli previsti dalla presente legge e' fatto obbligo di restituzione. Agli stessi e' indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto. 2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire. 3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'art. 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilita' spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito. 4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi. 5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'art. 1 puo' avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennita' consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarieta', con conseguente rinuncia all'indennita' di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata. 6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilita', anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalita' di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia». Il successivo art. 4 della medesima legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'art. 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family), prevede che: «1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione dei valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresi' conto della restituzione di cui ai comma 3 dell'art. 3. 2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento. 3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui ai comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario. 4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'art. 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilita' del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziano della titolarita' delle quote stesse. 5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati: a) equiparazione delle Quote di classe B alle Quote di classe A, ai fini dei Rimborsi parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di liquidazione finale del Fondo, come definiti dal regolamento di gestione; b) automatica conversione in Quote di classe A delle Quote di classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge; c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che: 1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B; 2. il quorum deliberativo delle Quote di classe B sia pari ai 50 per cento piu' una quota del totale delle Quote di classe B in circolazione»; Osservato che, nella fattispecie concreta, all'attore A. K. e' accaduto che, sulla base della cit. legge regionale n. 6 del 2012 ed a seguito dell'esercizio dell'opzione per il valore attuale (esercitata ai sensi del cit. art. 10 della stessa legge regionale, con la quale l'attore ha optato per la riduzione del proprio assegno vitalizio con la contestuale liquidazione in valore attuale della parte non piu' percependa, per la quale aveva gia' versato i dovuti contributi), il presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 663 del 30 ottobre 2013: 1) ha rideterminato l'assegno vitalizio a lui spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'importo lordo di € 4.127,72, pari al 30,40% della base di calcolo (in sostituzione del precedente 48,10%); 2) ha liquidato il valore attualizzato della parte ulteriore di vitalizio, gia' maturato ma non piu' percependo, nella somma di € 364.931,99, attribuendola all'attore mediante l'erogazione di € 144.931,99 e l'assegnazione dell'ulteriore importo di € 220.000,00 in quote nominative del «Fondo Family». Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia retroattiva, della contestata legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 che ha sostanzialmente mutato i criteri di determinazione dei valore attualizzato della parte non piu' percependa di vitalizio (in attuazione del parametro del «valore attuale medio» quantificato in base ai criteri sanciti dal successivo cit. art. 2) della stessa legge regionale n. 4 del 2014, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 104 del 26 settembre 2014 all'attore A. K. e' stata chiesta la restituzione della cit. somma di € 130.438,40 a lui in precedenza versata in base alla legge regionale n. 6 del 2012, e poi risultata in eccesso sulla base della nuova legge regionale n. 4 del 2014; Ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, legislatore puo' legittimamente adottare norme di interpretazione autentica (per loro natura retroattive) non solo in casi di incertezza normativa o di anfibologie giurisprudenziali, ovvero nei casi in cui il legislatore stesso si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata (rimanendo entro i possibili confini interpretativi), ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore intervenga per contrastare un orientamento giurisprudenziale (c.d. diritto vivente) sfavorevole, sempre che l'opzione ermeneutica prescelta rivenga il proprio fondamento nella cornice della norma interpretata (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). «L'interpretazione - e' stato magistralmente osservato - non e' che il riflettersi dei diritto vigente nell'intelletto di chi vuole conoscere tale diritto, e questo riflettersi e', o almeno dovrebbe essere, come il riflettersi in uno specchio»; Ritenuto che, come sostenuto dall'attore, la cit. legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. non possa qualificarsi di interpretazione autentica della precedente legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. Infatti quest'ultima, all'art. 10, comma primo e secondo, nel diminuire l'assegno - spettante al consigliere regionale ai termine del suo mandato - al 30,40%, con contestuale liquidazione - in forma attualizzata - dello restante parte maturata, prendeva come riferimento per l'attualizzazione il suo «valore attuale» (precisamente, comma primo prevede che «la misura di riferimento per gli assegni vitalizi e' l'indennita' parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'art. 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale»; ed il secondo comma prevede che «ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento e' data facolta', entro un termine fissato con le modalita' di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento dei valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno»), demandando all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, la determinazione - in concreto - del valore attuale della quota di assegno vitalizio (determinazione poi adottata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2013 n. 334). Invece, l'art. 1 della contestata legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, fa riferimento all'attualizzazione mediante il «valore attuale medio», da quantificare in base ai parametri direttamente sanciti dal successivo cit. art. 2 della stessa legge regionale e, quindi, non piu' rimessi alla determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. In sostanza, la legge regionale n. 6 del 2012, per effettuare l'attualizzazione della quota di assegno vitalizio non piu' percependa, demandava la concreta determinazione del «valore attuale» all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (senza, cioe', porre alcun specifico criterio legislativo), mentre la nuova legge regionale n. 4 del 2014 - asseritamente di interpretazione autentica della precedente - ha fissato direttamente, al proprio art. 2, i criteri con cui effettuare la determinazione del valore attuale (ora chiamato «valore attuale medio»), sottraendo cosi' ogni margine di discrezionalita' all'ufficio. Ad avviso di questo Tribunale, va escluso che la nuova legge regionale n. 4 del 2014 possa correttamente qualificarsi come legge di interpretazione autentica, poiche' essa non fa fronte ad uno stato di incertezza, ne' effettua una scelta tra le variabili di senso della legge interpretata, ne' intende contrastare alcun orientamento giurisprudenziale, poiche', invece, procede direttamente ad introdurre una completamente nuova analitica determinazione dei parametri per l'attualizzazione, la cui individuazione era in precedenza - dalla legge regionale n. 6 del 2012 - delegata ad uno specifico soggetto, ossia rimessa alla discrezionalita' dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; Ricordato altresi' che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non e' decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia percio' retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattivita' della norma, il cui divieto non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato - in base all'art. 3 della Costituzione - una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, limiti attinenti: 1) la salvaguardia di principi costituzionali, tra cui principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; 2) la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; 3) la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; 4) il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994); Rilevato che, nella fattispecie concreta, l'impianto introdotto dalla contestata legge regionale n. 4 del 2014, si basa, come si e' visto, su un metodo di calcolo del valore attuale completamente nuovo e diverso da quello previsto dalla precedente legge regionale n. 6 del 2012. Questo Tribunale ritiene che la nuova legge regionale n. 4 del 2014, nell'introdurre il concetto di «valore attuale medio», cosi' come poi specificato nel suo art. 2, in luogo del precedente criterio del «valore attuale» (la cui determinazione era rimessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base dell'art. 10, quarto comma, della legge regionale del 2012), abbia realizzato una sostanziale modifica - con efficacia retroattiva - della normativa di cui alla legge regionale n. 6 del 2012. Cio' si evince: 1) dall'intero art. 1 della contestata legge regionale n. 4 del 2014 (intitolato espressamente «interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'art. 10 delle legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti»), nel cui comma secondo sono espressamente dichiarati nulli tutti gli atti ed i provvedimenti che contenevano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente; 2) dall'art. 3 della medesima contestata legge regionale n. 4 del 2014, il quale prevede le restituzioni ed i recuperi delle somme in precedenza erogate sulla base della nozione di «valore attuale» di cui all'art. 10 della precedente legge regionale n. 6 del 2012; 3) dall'art. 4 sempre della medesima contestata legge regionale n. 4 del 2014, il quale prevede la rideterminazione delle quote del Fondo Family, sulla base del nuovo criterio del «valore attuale medio»; Constatato, infatti, che, in puntuale applicazione della contestata legge regionale n. 4 del 2014, il presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 104 del 26 settembre 2014, ha chiesto all'attore A. K. la restituzione della somma di € 130.438,40 (da effettuare, a scelta di A. K., mediante pagamento in contanti oppure mediante restituzione di quote del Fondo Family di pari valore); Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che i citt. art. 1, 2, 3 e 4 della contestata legge regionale n. 4 del 2014, nel prevedere tale obbligo di restituzione di somme gia' percepite legittimamente sulla base della legge regionale n. 6 del 2012, siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, incidendo, in modo irragionevole, sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto. Come la Corte costituzione ha chiarito, infatti, il mancato rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, si risolve in irragionevolezza e comporta l'illegittimita' della norma retroattiva (v. sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 270 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009), in quanto, in linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto - non puo' essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (v., ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002). La Corte ha precisato anche che la norma retroattiva non puo' tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessita' di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad avvenienze eccezionali (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2013, n. 24 del 2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000). Nel caso di specie, e' notorio che, a fronte della legittima corresponsione - sulla base di una legge - di una non indifferente somma di denaro (oppure dell'attribuzione di fondi di investimento), ogni persona adotta delle scelte - anche di una certa importanza - nell'ambito della propria vita personale e familiare, rinunziando ad esempio a talune opportunita', oppure cogliendone altre. Consentire che una legge successiva possa rimettere in discussione tale attribuzione patrimoniale, obbligando la persona a restituirla, significa sconvolgere la sua vita personale, costringendolo a rivederle integralmente le non indifferenti scelte di vita personale e familiare che egli puo' aver effettuato facendo affidamento sulla stabilita' dell'attribuzione patrimoniale stessa. Se si ammette che una legge successiva possa costringere il soggetto a restituire un'attribuzione patrimoniale legittimamente ricevuta sulla base di una legge precedente, si costringe il soggetto stesso a non fare affidamento sull'attribuzione patrimoniale stessa e quindi a non utilizzarla, poiche' egli potrebbe sempre essere chiamato a restituirla. Ad avviso di questo Tribunale, cio' non sembra conforme ai citati principi di ragionevolezza, di affidamento e sicurezza dei rapporti giuridici, sanciti dal predetto art. 3 della Costituzione, senza che possa assumere significativa rilevanza la relativa brevita' del lasso di tempo intercorso tra la corresponsione dell'attribuzione patrimoniale e l'introduzione dell'obbligo della sua restituzione (nella fattispecie concreta, la corresponsione - all'attore - del complessivo valore di € 364.931,99 [di cui € 144.931,99 in contanti ed € 220.000,00 in quote del Fondo Family], e' avvenuta, sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, con il provvedimento 30 ottobre 2013 dell'Ufficio del presidente del Consiglio regionale, mentre la restituzione gli e' stata chiesta il 26 settembre 2014 a seguito dell'approvazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4): lasso di tempo idoneo ad incrinare l'affidamento risposto dall'attore A. K. nella irrevocabilita' dell'attribuzione patrimoniale ricevuta. Per lo stesso motivo, ugualmente privo di rilevanza e' il fatto che nell'intervallo temporale tra e due leggi regionali, siano state avanzate - in seno al Consiglio regionale del Trentino Alto Adige - proposte di modifica della legge regionale n. 6 del 2012, come pure il fatto che i provvedimenti amministrativi attuativa della stessa, siano stati - da taluni - impugnati in sede giurisdizionale, come pure, infine, il fatto che la locale Procura della Repubblica abbia svolto indagini sulle persone che erano state incaricate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, di elaborare i criteri da utilizzare per calcolare «valore attuale» di cui al cit. art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. Si tratta invero di fatti occasionali, inidonei a scalfire l'affidamento riposto dall'attore A. K. sulla definitivita' dell'attribuzione patrimoniale ricevuta sulla base della predetta legge regionale 21 settembre 2012, n. 6; Ritenuto invece manifestamente infondate le altre questioni di costituzionalita' sollevate dall'attore A. K., apparendo sufficiente all'uopo rilevare che: 1) nella fattispecie, non vengono in rilievo i principi «della preminenza del diritto e dell'equo processo» di cui agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto la contestata legge regionale n. 4 del 2014, non e' intervenuta durante la pendenza del presente procedimento; 2) non e' ipotizzabile alcuna violazione del principio di garanzia alla tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 113, secondo comma della Costituzione, come dimostra gia' il fatto che il presente giudizio affronta il merito della controversia; 3) nemmeno e' ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ne' dell'art. 7 della cit. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiche' tali norme si applicano solo al diritto penale; lo stesso deve dirsi per l'art. 42 della Costituzione ed il protocollo n. 1 della stessa Convenzione, applicabile solo alla privazione del diritto di proprieta' per cause di pubblica utilita'; 4) lo stesso deve concludersi per presunto contrasto con art. 47 della Costituzione, l'art. 117, comma 2, lettera l) ed e), della Costituzione e con gli articoli 4, 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige), atteso che la contestata legge regionale n. 4 del 2014, non disciplina la materia dell'ordinamento civile prevista dalla cit. lettera l), ne' la materia di tutela dei risparmio; 5) nemmeno, infine, possono ritenersi violati gli articoli 97 e 113, terzo comma, della Costituzione, in quanto la nullita' degli atti sancita dall'art. 1, secondo comma, della contestata legge regionale n. 4 del 2014, non e' altro che la conseguenza della retroattivita' della legge regionale stessa.