P.Q.M. 
 
    Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento, 
    Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli art. 23  e  ss.  della
legge 11 marzo 1957, n. 87; 
    Dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e  4  della  legge
della  Regione  Trentino  Alto  Adige  11  luglio  2014,  n.  4  (nel
Bollettino Ufficiale 16 luglio 2014 n. 28 - numero straordinario  1),
nella parte in cui applicano con efficacia retroattiva la nozione  di
«valore attuale medio», prevedendo l'obbligo di restituzione di somme
e/o quote del  Fondo  Family  gia'  percepite  legittimamente  da  ex
consiglieri regionali sulla base della legge regionale  21  settembre
2012, n. 6; 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Corte costituzionale, e sospende il giudizio; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente della Giunta della Regione  autonoma  Trentino
Alto Adige, nonche' la sua comunicazione al Presidente del  Consiglio
della medesima Regione autonoma. 
        Trento, 7 febbraio 2017 
 
                      Il Giudice Unico: Beghini