P.Q.M. Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento, Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4 (nel Bollettino Ufficiale 16 luglio 2014 n. 28 - numero straordinario 1), nella parte in cui applicano con efficacia retroattiva la nozione di «valore attuale medio», prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family gia' percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6; Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino Alto Adige, nonche' la sua comunicazione al Presidente del Consiglio della medesima Regione autonoma. Trento, 7 febbraio 2017 Il Giudice Unico: Beghini