P.Q.M. 
 
    Il Collegio  arbitrale,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87  e  l'art.  819-bis  cod.
proc. civ.: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento agli articoli 24, primo comma, e 101, primo comma,  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
24 del regio decreto n. 2578/1925; 
        dispone l'immediata trasmissione degli atti del  procedimento
arbitrale in corso, ivi  compresa  la  documentazione  attestante  il
perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni  della
presente ordinanza, alla Corte costituzionale; 
        rilevato che allo stato il termine per la prolazione del lodo
scade  in  data  22  giugno  2017  -  duecentoquaranta  giorni  dalla
costituzione  avvenuta  in  data  25  ottobre  2016  -   dispone   la
sospensione del procedimento arbitrale in corso, ai  sensi  dell'art.
819-bis cod. proc. civ., dalla data dell'ultima sottoscrizione  della
presente ordinanza sino alla  data  del  deposito  della  istanza  di
prosecuzione del procedimento arbitrale, sicche' il  termine  per  la
prolazione del lodo ricomincera' a decorrere dalla data del  deposito
dell'istanza di prosecuzione del procedimento arbitrale; 
        fissa termine alle parti per il  deposito  della  istanza  di
prosecuzione, come per legge, entro un anno dalla  pubblicazione  del
provvedimento della Corte costituzionale. 
    La presente ordinanza e' redatta in sei originali ed  in  ciascun
originale e' sottoscritta da ciascuno degli arbitri. 
    la presente  ordinanza  sara':  (i)  trasmessa  ai  difensori  di
ciascuna delle parti via PEC a cura del Presidente;  (ii)  notificata
per ufficiale giudiziario ai difensori di ciascuna delle parti; (iii)
notificata per ufficiale giudiziario al Presidente del Consiglio  dei
ministri; (iv) comunicata tramite notificazione al  presidente  della
Camera dei deputati ed al presidente del Senato della Repubblica; (v)
trasmessa,  corredata  dalla  prova  delle  notificazioni   e   delle
comunicazioni  di  cui  sopra  nonche'  del  fascicolo  del  processo
arbitrale contenenti atti  e  documenti  delle  parti  e  verbali  ed
ordinanze, alla Corte costituzionale presso la cancelleria; 
    riserva ogni altra decisione all'esito della sospensione. 
 
                Daniele Maffeis, Milano, 7 marzo 2017 
 
 
                Francesco Santi, Milano, 7 marzo 2017 
 
 
             Piermario Strapparava, Brescia 7 marzo 2017