P.Q.M. Il Collegio arbitrale, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 819-bis cod. proc. civ.: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925; dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento arbitrale in corso, ivi compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni della presente ordinanza, alla Corte costituzionale; rilevato che allo stato il termine per la prolazione del lodo scade in data 22 giugno 2017 - duecentoquaranta giorni dalla costituzione avvenuta in data 25 ottobre 2016 - dispone la sospensione del procedimento arbitrale in corso, ai sensi dell'art. 819-bis cod. proc. civ., dalla data dell'ultima sottoscrizione della presente ordinanza sino alla data del deposito della istanza di prosecuzione del procedimento arbitrale, sicche' il termine per la prolazione del lodo ricomincera' a decorrere dalla data del deposito dell'istanza di prosecuzione del procedimento arbitrale; fissa termine alle parti per il deposito della istanza di prosecuzione, come per legge, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale. La presente ordinanza e' redatta in sei originali ed in ciascun originale e' sottoscritta da ciascuno degli arbitri. la presente ordinanza sara': (i) trasmessa ai difensori di ciascuna delle parti via PEC a cura del Presidente; (ii) notificata per ufficiale giudiziario ai difensori di ciascuna delle parti; (iii) notificata per ufficiale giudiziario al Presidente del Consiglio dei ministri; (iv) comunicata tramite notificazione al presidente della Camera dei deputati ed al presidente del Senato della Repubblica; (v) trasmessa, corredata dalla prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui sopra nonche' del fascicolo del processo arbitrale contenenti atti e documenti delle parti e verbali ed ordinanze, alla Corte costituzionale presso la cancelleria; riserva ogni altra decisione all'esito della sospensione. Daniele Maffeis, Milano, 7 marzo 2017 Francesco Santi, Milano, 7 marzo 2017 Piermario Strapparava, Brescia 7 marzo 2017