P.Q.M. Si conclude perche' gli articoli 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche» indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2017. Roma, 13 maggio 2017 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri