P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 3, comma  2;  5,  comma  1;  11,
comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo  2017,
recante «Disposizioni per la realizzazione,  manutenzione,  gestione,
promozione e valorizzazione della  rete  dei  cammini  della  Regione
Lazio.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.   13,
concernente  l'organizzazione  del  sistema   turistico   laziale   e
successive  modifiche»  indicata  in   epigrafe,   siano   dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 12 maggio 2017. 
        Roma, 13 maggio 2017 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri